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Ordinanza — n. 32807/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to failure to prove proper notification of the petition via electronic means.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32807/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to provide the required analog copies of electronic notifications. Although the lower court had ruled on jurisdiction based on the petitioner's dual status as a consumer and professional, the Supreme Court focused on procedural defects. The decision hinged on the petitioner's inability to produce certified copies of the electronic transmission receipts and delivery confirmations as mandated by law.

Regesto Legislator

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Art. 9, commi 1 bis e 1 ter della L. n. 53 del 1994; When a cassation appeal is notified electronically, the appellant must produce analog copies of the transmission message, attachments, and delivery receipts to prove perfection of notification.

Parole chiave

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inadmissible appeal electronic notification procedural defect contributo unificato regulation of jurisdiction analog copies delivery receipt competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

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Art. 9, commi 1 bis e 1 ter della L. n. 53 del 1994
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
6-2 - CC 16 giugno 2022 sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art.
Art. 1, comma 17, della I. n. 228/2012
115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19078 del 2018
Cass. n. 19078 del 2018); 3.2.
Cass. n. 13636 del 2020
Cass. n. 13636 del 2020);
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Testo completo

: 3-?3°2-5- ORDINANZA sul ricorso 378-2022 proposto da: ANTONIO ALBANESE, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIORGIO COSTANTINO e FRANCESCO SAVERIO COSTANTINO per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ROMAGNO MARMI S.R.L.; - intimata - per regolamento di competenza avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI BARI depositata il 30/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/6/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso; rilevato che: 1.1. il tribunale di Bari, con l'ordinanza in epigrafe, pronunciata nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dalla Romagno Marmi s.r.l. nei confronti dell'avv.Antonio Albanese per il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto per una fornitura di marmo, ha rigettato l'eccezione con la quale l'opponente, assumendo la propria qualità di consumatore ed invocando quindi l'operatività del foro esclusivo e inderogabile previsto dall'art. 33, comma 2, lett.

u) del d.lgs. n. 206 del 2005, ne aveva dedotto l'incompetenza per territorio in favore del tribunale di Matera, corrispondente al luogo di residenza e di domicilio dello stesso; 1.2. il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che: - la società opposta aveva contestato la qualifica di consumatore in capo all'avv. Antonio Albanese sul rilievo che l'abitazione, oggetto del rapporto di fornitura costituente la fonte del credito azionato, è adibita anche a studio legale del professionista; - tale circostanza, oltre a non essere stata oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente, ha trovato riscontro nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, dal quale si desume che l'indirizzo di residenza dello stesso corrisponde alla via Luigi Einaudi 7, sita nel Comune di Matera, e coincide con quello in cui il professionista ha il proprio studio legale; - il consumatore, a norma dell'art. 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 cit.

è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta mentre, ai sensi della lett.

c) dello stesso articolo, il professionista è la persona fisica o giuridica che agisce per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; - per assumere la qualifica di professionista, ai fini di cui al d.lgs. n. 206 cit., non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sé esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o Reg. comp. 2022 n. 378 - Sez. 6-2 - CC 16 giugno 2022 professionale; ha ritenuto, per un verso, che "la circostanza, pacifica e documentalmente provata, che l'abitazione dell'opponente, oggetto del rapporto di fornitura de qua, sia utilizzata anche come studio professionale, determinando la sussistenza di una relazione, perlomeno, di accessorietà tra il contratto e l'attività forense svolta dall'opponente, osta al riconoscimento in capo al medesimo della qualifica di consumatore ..." e, per altro verso, che, esclusa l'operatività del foro del consumatore, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro determinata nel suo ammontare, la competenza si radica, ai sensi degli artt. 1182, comma 30, c.c. e 20 c.p.c., nel forum destinatae solutionis, corrispondente al domicilio del creditore, situato nel circondario del tribunale di Bari, dove è ubicata la sede legale della società opposta; 2.1.

Antonio Albanese, con ricorso illustrato da memoria, ha impugnato, per un motivo, la predetta ordinanza con regolamento di competenza che ha, in particolare, nella parte in cui il tribunale ha escluso l'applicazione del foro del consumatore sul rilievo che "l'abitazione dell'opponente, oggetto del rapporto di fornitura de qua, sia utilizzata anche come studio professionale" e che tale circostanza, "pacifica e documentalmente provata", "determinando la sussistenza di una relazione, perlomeno, di accessorietà tra il contratto e l'attività forense svolta dall'opponente, osta al riconoscimento in capo al medesimo della qualifica di consumatore ..."; 2.2. così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che, nel caso di specie, la circostanza dell'identità tra l'abitazione e lo studio non è affatto pacifica né documentalmente provata, avendo, al contrario, l'opponente dedotto e documentato che, in realtà, le lastre di marmo che avrebbero dovuto essere fornite, lavorate e poste Reg. comp. 2022 n. 378 - Sez. 6-2 - CC 16 giugno 2022 - in opera attengono alla pavimentazione dell'immobile di proprietà dell'opponente, e cioè la casa familiare, sita a Matera negli antichi rioni Sassi, tant'è che la fattura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo non reca l'indicazione della partita IVA dell'opponente, trattandosi, in effetti, come la stessa società opposta ha confermato, della fornitura, lavorazione e posa in opera di lastre di marmo per l'abitazione dello stesso e, quindi, di un'obbligazione assunta per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio della sua attività professionale, con la conseguente assunzione della qualità di consumatore; 2.3. la società intimata non ha depositato memoria né svolto attività difensiva; considerato che: 3.1. il ricorso non risulta essere stato notificato ed è, quindi, inammissibile: nel giudizio per cassazione, infatti, anche se si tratta di regolamento di competenza, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia stato, come nel caso in esame, notificato in via telematica, il ricorrente, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione, ha l'onere (rimasto, nella specie, come attestato dalla Cancelleria, non completamente adempiuto) di produrre in giudizio copia analogica non solo del messaggio di trasmissione a mezzo pec e dei suoi allegati (ricorso e procura) ma anche delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 (cfr.

Cass. n. 19078 del 2018); 3.2. nulla dev'essere liquidato per le spese di lite in difetto di attività difensiva da parte della società intimata; 3.3. la Corte, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, deve dare atto, ai Reg. comp. 2022 n. 378 - Sez. 6-2 - CC 16 giugno 2022 sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr.

Cass. n. 13636 del 2020);

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de