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Ordinanza Interlocutoria — n. 32784/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to failure to notify the decree fixing the hearing date to the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32784/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal because the decree fixing the hearing date and the prosecutor's conclusions were not notified to the appellant. The appellant, a company represented by an attorney, challenged a lower court judgment regarding condominium matters, while the prosecutor requested inadmissibility based on procedural defects. The court ruled that the lack of proper notification rendered the proceedings irregular, necessitating a remand to the chamber session for notification at least twenty days prior.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 343 c.p.c.: The failure to notify the decree fixing the hearing date and the prosecutor's conclusions to the appellant renders the proceedings irregular, requiring the court to remand the decision for proper notification before proceeding.

Parole chiave

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procedural notification hearing date decree interlocutory appeal court remand procurator conclusions diritto di essere sentito procedimento in contumacia diritti procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
Art. 343 c.p.c.
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Testo completo

uente: GUYW ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7842/2022 proposto da: DITTA N. E D. DI NOTARISTEFANO DONATO, rappresentata e difesa dall'Avvocato LUIGI FABRIZIO IZZINOSA per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA SANDRO PERTINI I TRAVERSA N. 27 IN MASSAFRA; - resistente - avverso SENTENZA n. 509/2022 del GIUDICE DI PACE DI TARANTO, depositata il 28/2/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 20/10/2022; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, il quale ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; rilevato che il decreto del Presidente che ha fissato l'odierna adunanza e le conclusioni del Pubblico Ministero, come segnalato dalla Cancelleria, non risultano notificate al ricorrente;

P.Q.M.

La Corte così provvede: rinvia la decisione all'adunanza camerale dell'1/12/2022 e dispone che la presente ordinanza e le conclusioni del Pubblico Ministero siano notificate al ricorrente almeno venti giorni prima. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 20/1