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Ordinanza Interlocutoria — n. 32781/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses interlocutory ruling request due to lack of decisive evidence under CPC articles 380 bis and 375.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32781/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to public hearing because the interlocutory ruling request lacked the decisive evidence required for a summary decision. The applicants challenged a lower court judgment against an immovable property company, arguing for specific procedural relief. The court rejected the summary procedure under the Civil Code, mandating a full public hearing to resolve the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 375 n. 1 e 5 c.p.c.: An interlocutory ruling in camera di consiglio is only permissible if the request presents decisive evidence justifying the decision without a full public hearing; otherwise, the case must be remitted to public hearing.

Parole chiave

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interlocutory ruling camera di consiglio decisive evidence Civil Procedure Code remittal to public hearing censure procedurali complessità della procedura ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Art. 375 n. 1 e 5 c.p.c.
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Testo completo

: -37Vd-/ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28672/2021 proposto da: LUCA GRASSO e SCHIANO GIUSEPPINA, rappresentati e difesi dall'Avvocato LEOPOLDO BALSAMO, per procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro SANGIOVANNI IMMOBILIARE S.A.S. DI POLVERINO CARMELA & C.; - intimata - avverso la SENTENZA n. 1383/2021 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il 15/4/2021; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO, nell'adunanza in camera di consiglio del 7/7/2022; ritenuto che il ricorso non presenta l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli art. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c.;

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 7 luglio 2022.