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Ordinanza — n. 32768/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's appeal, ruling external res judicata bars enforcement of costs against counsel after client's case reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32768/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the lawyer's appeal against a judgment enforcing cost repayment against her. The lower courts had rejected her opposition to a writ of execution based on a prior final judgment interpreting the debt as non-repayable by legal counsel. The Court held that this external res judicata barred the current enforcement despite the client's case being reformated in appeal.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 2907 c.c.: When a final judgment in a related proceeding establishes that legal costs are non-repayable for the defender, this res judicata prevents subsequent enforcement of those costs against the defender even if the client's case is later reformated.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata legal costs lawyer defense enforcement writ external binding force costs repayment civil procedure ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Art. 2907 c.c.
articolo 115 c.p
722 del 2018 passata in giudicato.Con i due motivi di ricorso, dunque, il primo che fa valere violazione dell'articolo 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 1526/2016
Cass. 8215/2013
Cass. 13804/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 6345-2021 proposto da: SARDO PATRIZIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANGELIERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LLIDOVICO I ,A GRUTTA; - ricorrente - contro BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ORLANDO VINCENZO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 134/2021 del TRIBUNALI:, di TRAPANI, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE', CRICENTI. Ric. 2021 n. 06345 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -2- Ritenuto che 1.-L'avv. Patrizia Sardo ha difeso Vincenzo Catania in una controversia che ha visto quest'ultimo opposto alla impresa "Bandiera Servizi audiovisivi di Accardo Maria". In primo grado, il Tribunale ha accolto la domanda del Catania ed ha condannato l'impresa al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'avv. Patrizia Sardo, che aveva dichiarato di averle anticipate. 2.-Nel successivo giudizio di appello, invece, la decisione è stata riformata, e la Corte ha dichiarato "compensate tra le parti o non ripetibili le spese processuali del doppio grado". 3.-Conseguentemente l'impresa Bandiera ha notificato decreto ingiuntivo all'avv.

Patrizia Sardo per ottenere la ripetizione delle somme corrisposte in ragione della decisione di primo grado e compensate in appello. L'avvocato si è opposto, ma sia il Giudice di pace, in primo grado, che poi il Tribunale di Trapani, in appello, hanno respinto l'opposizione sostenendo che la statuizione di ripetere le somme riguardava anche il difensore e non solo la parte. 4.-Ricorre l'avv. Patrizia Sardo con due motivi. La società intimata ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno poi presentato memorie. Considerato che 5.-La ricorrente, a premessa dei motivi di ricorso, fa presente che l'impresa Bandiera, oltre al decreto ingiuntivo che ha dato origine alla presente controversia, ha notificato un precetto al quale la ricorrente si è opposta.

Nel giudizio di opposizione, svoltosi sempre davanti al Tribunale di Trapani, è stata emessa sentenza di primo grado, che, interpretando il titolo esecutivo, ha escluso che il difensore dovesse ripetere le somme liquidate in primo grado, in quanto quel dispositivo andava inteso nel senso che la decisione riguardava le parti e non il difensore, e che nei confronti di quest'ultimo andasse inteso nel senso che le spese erano compensate, ove non versate, ed erano non ripetibili ove invece lo fossero state. Decisione, questa, confermata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 722 del 2018 passata in giudicato.Con i due motivi di ricorso, dunque, il primo che fa valere violazione dell'articolo 115 c.p.c. ed il secondo omesso esame ed eccezione di giudicato esterno, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha tenuto in alcuna considerazione questo giudicato, ossia il fatto che, in precedente giudizio, con sentenza definitiva, il titolo esecutivo è stato interpretato come relativo alle parti e non al difensore, e che rispetto a quest'ultimo ha dichiarato irripetibili le somme.

Il motivo è fondato. Le due sentenze sono allegate agli atti, ed hanno interpretato il titolo esecutivo come non eseguibile rispetto al difensore o comunque come tale da prevedere l'irripetibilità di quanto a quest'ultimo versato. Pur essendo tenuto il difensore a cui favore sono distratte le spese a ripetere quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado, se quest'ultima è riformata (Cass. 1526/ 2016; Cass. 8215/ 2013), tuttavia, un giudicato esterno ha escluso questa eventualità nel caso presente, sulla base di una interpretazione del titolo esecutivo che, giusta o corretta che sia, non può essere qui messa in discussione.

Ed il giudicato sulla portata del titolo esecutivo, ossia quello che esclude che possa essere obbligato il difensore a ripetere le spese, si è formato prima della decisione qui impugnata (Cass. 13804/ 2018)

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Trapani, in diversa composizione, anche per le spese.