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Ordinanza — n. 32719/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses claim for damages for fixed-term contract abuse, ruling stabilization converts the relationship and precludes further proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32719/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Costanza Buongiovanni's appeal against a lower court ruling that dismissed her claim for damages regarding abusive fixed-term contracts. The court held that the employee's stabilization and subsequent indefinite contract effectively converted the employment relationship, satisfying the directive's requirements without needing punitive damages. Consequently, the burden of proof for any alleged damage remained with the plaintiff, who failed to provide evidence of harm beyond the benefit of stability already obtained.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001; Art. 32 comma 5 l. 183/2010; Directive 1999/70/CE: Where stabilization converts fixed-term contracts to indefinite ones, the general rule applies that the claimant must prove specific damages distinct from the 'good of life' gained, as the directive does not mandate punitive compensation.

Parole chiave

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abusive fixed-term contracts stabilization of employment conversion to indefinite contract burden of proof damages Directive 1999/70/CE compensation for labor abuse Italian labor law lavoro a tempo determinato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «errore di diritto nella applicazione dell’art.
Art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001
civ., «errore di diritto nella applicazione dell’art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001, dell’art.
Art. 32 comma 5 l. 183/2010
165/2001, dell’art. 32 comma 5 l. 183/2010 e direttiva 1999/70/CE» e addebita alla Corte territoriale di avere deciso la controversia in violazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
Directive 1999/70/CE
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001
civ., «errore di diritto nella applicazione dell’art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001, dell’art.
art. 2697 cod. civ
civ., è denunciata la violazione dell’art. 2697 cod. civ.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
15353/2020, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22552/2016
ha ritenuto applicabile alla fattispecie il principio di diritto affermato da Cass. n. 22552/2016 e da Cass.
Cass. n. 16336/2017
i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati perché la Corte territoriale ha deciso la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato da Cass. n. 16336/2017, richiamato in motivazione da Cass.
Cass. S.U. n. 5072/2016
Cass. n. 22522/2016
i principi affermati da Cass. n. 22522/2016, Cass.
Cass. n. 15353/2020
16336/2017, richiamato in motivazione da Cass. n. 15353/2020; 3.1.
CJEU C-494/17, Rossato v MIUR
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1559-2021 proposto da: BUONGIOVANNI COSTANZA, domiciliataope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI LIMATOLA; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI PORTO GHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1964/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE Ric. 2021 n. 01559 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- 1. la Corte d’Appello di Napoli, adita dal Ministero dell’Interno, ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accolto il ricorso di Costanza Buongiovanni ed ha respinto la domanda di risarcimento del danno formulata in relazione all’abusiva reiterazione dei contratti a termine, intercorsi fra le parti senza soluzione di continuità dal 14 marzo 2003 sino alla data di proposizione del ricorso giudiziario (23 giugno 2016);

2. la Corte distrettuale, riassunti i fatti di causa, ha premesso che l’appellata era stata definitivamente immessa nei ruoli dell’amministrazione a seguito della stabilizzazione disposta con decreto del 16 novembre 2017 ed aveva sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato il 18 dicembre 2017;

3. ha ritenuto applicabile alla fattispecie il principio di diritto affermato da Cass. n. 22552/2016 e da Cass. n. 16336/2017 quanto all’efficacia satisfattiva della stabilizzazione e, pertanto, escluso il denunciato contrasto con la clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ha evidenziato che danni diversi ed ulteriori rispetto al «bene della vita» già ottenuto dal dipendente, dovevano essere allegati e provati dal preteso danneggiato;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Costanza Buongiovanni sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese il Ministero dell’Interno con tempestivo controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1.il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «errore di diritto nella applicazione dell’art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 32 comma 5 l. 183/2010 e direttiva 1999/70/CE» e addebita alla Corte territoriale di avere deciso la controversia in violazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016; 1.1. rileva la ricorrente che la stabilizzazione non può essere ritenuta misura idonea a prevenire e a sanzionare l’abuso e, pertanto , il danno comu nitario doveva essere riconosciuto per le ragioni indicate dal citato arresto delle Sezioni Unite;

2. con la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è denunciata la violazione dell’art. 2697 cod. civ. perché il danno comunitario è presunto eregolato dalla legge anche nella sua quantificazione, sicché deve essere riconosciuto a prescindere dall’assolvimento dell’onere della prova; Ric. 2021 n. 01559 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- 3. i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati perché la Corte territoriale ha deciso la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato da Cass. n. 16336/2017, richiamato in motivazione da Cass. n. 15353/2020; 3.1. la ricorrente non contesta che la procedura di stabilizzazione della quale qui si discute abbia i caratteri richiesti da Cass. n. 14815/2021, e, quindi, che la stabilizzazione sia stata ottenuta quale effetto diretto della reiterazione dei contratti a termine, e si limita ad invocare il principio,enunciato da Cass.

S.U. n. 5072/2016, secondo cui il danno comunitario non deve essere provato ove sia necessario concedere l’agevolazione probatoria per conformare l’ordinamento interno alla direttiva 1999/70/CE; 3.1. quel principio, peraltro, è applicabile, come questa Corte ha in più occasioni chiarito, nei soli casi in cui venga in rilievo la violazione del diritto dell’Unione sicché allorquando, come nella fattispecie, si sia in presenza di una misura equivalente alla conversione, idonea ad assicurare il rispetto della clausola 5 dell’Accordo Quadro,torna ad espandersi la regola generale, immanente nel nostro ordinamento, secondo cui il danno deve essere allegato e provato da chi assume di averlo subito;

4. i principi affermati da Cass. n. 22522/2016, Cass. n. 16336/2017 e Cass. n. 15353/2020, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 8 maggio 2019 in causa C – 494/2017, Rossato contro MIUR, con la quale il giudice eurounitario, chiamato a pronunciare sulla conformità del richiamato orientamento con gli obblighi imposti dalla direttiva 1999/70/CE, ha evidenziato che (p. 39) «come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell'ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell'impiego derivante da questi ultimi costituisce l'elemento portante della tutela dei lavoratori»; 4.1. ha aggiunto la Corte, in linea di continuità con precedenti arresti, (punto 41) che «La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure» e che (p. 42) «né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi»; 4.2. ha, quindi, concluso che (p.45) «l'accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

Ric. 2021 n. 01559 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- 5. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, in ragione della complessità della questione giuridicae dei diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito;

6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre