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Ordinanza Interlocutoria — n. 32672/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax refund case to ordinary section for public hearing due to lack of immediate evidentiary clarity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32672/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the immediate decision on the tax refund appeal, ordering the case to be sent back to the ordinary section for a public hearing. The appellant, Michele Raffaele Grippa, sought a refund of Irap taxes for 2007, while the Revenue Agency contested the provincial commission's ruling. The court determined the facts were not immediately evident and required full oral proceedings for a final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis cod. proc. civ.; Art. 380 ter cod. proc. civ.: When a cassation appeal lacks immediate evidentiary clarity, the court must remit the case to the ordinary section for public hearing rather than issuing a summary decision.

Parole chiave

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tax refund appeal Irap tax year 2007 immediate evidentiary clarity remit to ordinary section public hearing requirement revenue agency defense provincial commission ruling ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis cod. proc. civ.
Art. 380 ter cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
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Testo completo

seguente ORDINANZA "JER.LO(,:u\ì-ORA Sul ricorso iscritto al numero 30595 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Michele Raffaele Grippa rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to Ugo Grippa, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Berardino Iacobucci in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 99; -ricorrente principale - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1392/28/2021, depositata in data 3 maggio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Michele Raffaele Grippa propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Puglia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 2208/03/2015 della Commissione Tributaria provinciale di Taranto di accoglimento del ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso Irap, per l'anno 2007; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso spiegando ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo, rispetto al quale il ricorrente principale è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il ricorrente principale ha depositato memoria chiedendo anche la trattazione congiunta con i procedimenti RG 30600/21;

RG 30601/21; RG 30602/21 pendenti dinanzi a questa Corte; CONSIDERATO CHE-la controversia non si pone in termini di immediata evidenza decisoria; 2/b) P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza. Ht4 e 72,y (") Così deciso in Roma