Cassation court suspends proceedings due to upcoming statutory section abolition under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted the taxpayer's request to suspend the litigation until January 16, 2023, citing the imminent abolition of the specific court section handling the case. Although the taxpayer argued procedural nullity and jurisdictional errors regarding tax assessment notices, the court determined these merits were unnecessary to examine. The suspension was ordered because the relevant court section will be dissolved by law upon the suspension period's expiration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 10 legge n. 130/2022; Art. 360 cod. proc. civ.: When a specific court section is scheduled for abolition by law, the court may suspend proceedings to ensure proper future assignment to the successor section.
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o la seguente ORDINANZA -3" p-te f\Locs-i--0 sul ricorso proposto da: Gullotto Antonino, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv. Gabriele Ferlito, che ha indicato recapito PEC; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4201, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 3.7.2020, e pubblicata il 23.7.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. In data 7 gennaio 2015 (ric., p.
3) l'Ufficio di Catania dell'Agenzia delle Entrate notificava a Gullotto Antonino l'atto di definizione n. TYSA1B200965/2014, attinente ad Irpef per l'anno 2009. L'atto traeva origine da un accertamento eseguito nei confronti del contribuente, conclusosi con Processo Verbale di Costatazione recante proposte di recupero a tassazione per le annualità dal 2008 al 2010. Il contribuente aveva quindi prestato adesione ai contenuti del PVC, ma non aveva onorato il definito debito tributario, ammontante, per l'anno 2009, ad Euro 17.653,00 per l'Irpef, oltre accessori, incluse sanzioni ridotte.
2. Il contribuente impugnava l'atto di definizione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, proponendo plurime contestazioni. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo l'incompetenza territoriale dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che aveva notificato l'atto impugnato.
3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio censurando, per quanto ancora di interesse, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di definizione, e la incompetenza territoriale dell'Ufficio di Catania a notificarlo. La CTR della Sicilia manifestava ragioni di dubbio circa l'ammissibilità dell'impugnazione di un atto di definizione, ma comunque accoglieva il ricorso, ritenendo la competenza dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Catania a notificare l'atto.
4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione Gullotto Antonino, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza d'appello, in conseguenza della violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto l'atto di definizione un provvedimento tributario non impugnabile.
2. Mediante secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 2, e dell'art. 58, comma 2, del Dpr n. 600 del 1973, nonché dell'art. 112, comma 1, e dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., per avere la impugnata CTR erroneamente radicato la competenza dell'Ufficio fiscale accertatore e competente a notificare l'atto riportante la pretesa tributaria.
3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, Gullotto Antonino ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l'istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. Rimane da osservare che quando il periodo di sospensione terminerà, la scrivente sottosezione sesta della quinta sezione civile della Cassazione risulterà soppressa ex lege. Occorre pertanto rinviare, per la futura trattazione del giudizio, innanzi alla quinta sezione civile del Giudice di legittimità. La Corte,
P.Q.M.
accoglie l'istanza proposta da Gullotto Antonino, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo innanzi alla quinta sezione civile