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Ordinanza Interlocutoria — n. 32669/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings to allow simplified settlement due to high tax amounts and prior loss.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32669/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court granted the taxpayers' request to suspend proceedings and opt for a simplified settlement procedure. This decision was based on the significant tax liability involved and the taxpayers' previous loss in the substantive merit phases. Consequently, the trial was halted until January 16, 2023, to facilitate the new simplified process.

Regesto Legislator

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Art. 5 della legge n. 130 del 2022; When the tax amount is substantial and the taxpayer has lost in prior merit stages, the court may suspend proceedings to allow the simplified settlement procedure.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax suspension order substantial tax liability prior loss in merit simplified tax procedure differimento dell'imposizione arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della legge n. 130 del 2022
LA CORTE- rilevato che i controricorrenti hanno depositato istanza con la quale hanno manifestato l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia di cui all'art. 5 della legge n.
comma 10 della legge n. 130 del 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10083-2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro 2G di GIUCA GIOVANNI E GUARINO GIOVANNI & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, GIUCA Giovanni, nonché quest'ultimo personalmente e GUARINO Giovanni, quali soci della predetta società, rappresentati e difesi, per procure speciali in calce al controricorso, dall'avv.

Giuseppe FRATANTONIO ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5522/06/2020 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/09/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. LA CORTE- rilevato che i controricorrenti hanno depositato istanza con la quale hanno manifestato l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia di cui all'art. 5 della legge n. 130 del 2022 ed hanno chiesto la sospensione del processo ai sensi del comma 10 della predetta disposizione; - ritenuto che l'istanza, stante l'entità delle imposte riprese a tassazione per l'anno d'imposta accertato e la soccombenza dell'Agenzia delle entrate nei gradi di merito, può essere accolta;

P.Q.M.

sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma il