Italian tax court suspends proceedings to allow simplified settlement under new 2022 law due to taxpayer's prior loss.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax dispute between the Revenue Agency and the Giuca & Guarino company pending a simplified settlement procedure. The taxpayers requested this suspension under Article 5 of Law No. 130/2022, citing the high tax amounts involved and their previous losses in merit proceedings. The court granted the suspension because the taxpayers' prior losses and the substantial tax liabilities made the simplified settlement route appropriate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; When taxpayers request suspension for simplified settlement under the new law, the court may grant it if the tax amounts are significant and the taxpayer has lost in prior merit proceedings.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13528-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro 2G di GIUCA GIOVANNI E GUARINO GIOVANNI & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, GIUCA Giovanni, nonché quest'ultimo personalmente e GUARINO Giovanni, quali soci della predetta società, rappresentati e difesi, per procure speciali in calce al controricorso, dall'avv.
Fabio BORROMETI ed elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza San Salvatore in Lauro, n. 13, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe PUGLISI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6917/13/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/09/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. LA CORTE- rilevato che i controricorrenti hanno depositato istanza con la quale hanno manifestato l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia di cui all'art. 5 della legge n. 130 del 2022 ed hanno chiesto la sospensione del processo ai sensi del comma 10 della predetta disposizione; - ritenuto che l'istanza, stante l'entità delle imposte riprese a tassazione per ciascun anno d'imposta e la soccombenza dell'Agenzia delle entrate nei gradi di merito, può essere accolta;
P.Q.M.
sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma i