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Ordinanza — n. 32620/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows bankruptcy delay compensation claim based on creditor's admitted debt versus actual distribution received.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32620/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Roberto D'Atri's appeal against the Court of Appeal of Potenza, which had denied him compensation for the unreasonable length of his bankruptcy proceedings. D'Atri argued that while his debt was admitted to the passive, he received no distribution due to insolvency, violating his right to equitable repair. The court agreed, holding that compensation must be calculated based on the admitted debt amount rather than the final distribution, thereby overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 2bis, co. 3, l. n. 89/2001; Art. 117 Cost.: In cases of equitable repair regarding the verification of the passive, compensation must be based on the creditor's claimed debt or the admitted amount, disregarding the final distribution sum.

Parole chiave

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bankruptcy delay compensation insolvency distribution equitable repair principle admitted debt amount procedural irregularities absorption durata ragionevole del procedimento termini di ricorso durata del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2bis, co. 3, l. n. 89/2001
Art. 117 Cost.
Art. 221, co. 4, d. l. n. 34/2020
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25181, 17/09/2021, Rv. 662165
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7133-2022 proposto da: D'ATRI ROBERTO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA 66, rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. RG 263/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositato il 24/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO. ritenuto che la vicenda qui al vaglio è stata riassunta dal relatore nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Potenza, in composizione monocratica, rigettò il ricorso con il quale l’avv. Roberto D’Atri aveva chiesto che gli fosse riconosciuto l’indennizzo per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare conclusasi il 16/1/2020, nel mentre la domanda d’insinuazione al passivo dell’istante risaliva al 5/11/1999, per l’ammontare di £. 43.884.700; -la medesima Corte, in composizione collegiale, rigettò l’opposizione dell’interessato; -Roberto D’Atri ricorre avverso quest’ultima decisione sulla base di due motivi; osserva Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2bis, co. 3, l. n. 89/2001 e 117 Cost., assumendo l’ingiustiziadella decisione per avere negato il ristoro in quanto, a fronte dell’ammissione al passivo per l’importo portato dall’istanza d’insinuazione, in sede di riparto non gli era stato riconosciuto credito di sorta, a cagione dell’incapienza della procedura, è manifestamente fondato, valendo in materia il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale in tema di equa riparazione, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, seinferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno a tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (Sez. 2, n. 25181, 17/09/2021,Rv. 662165).

In ragione dell’accoglimento del secondo motivo, il primo, con il quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 221, co. 4, d. l. n. 34/2020, 24 e 111 Cost., lamentando irregolarità procedimentali della trattazione scritta della causa, resta assorbito. Il Collegio, condivisa la riportata relazione, decide siccome in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo, cassa la decisione impugnata, in relazione all’accolto motivo e rinvia, anche per la definizione del capo delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Potenza, altra composizione. Così de