Cassation court allows appeal against negligence in ordinary mail delivery of non-transferable checks causing loss.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Poste Italiane's appeal against a lower court ruling that held them liable for a stolen non-transferable check. While the appellate court had dismissed the insurer's claim due to the check's non-transferability, the Cassation court found the ordinary mail delivery negligent and a necessary cause of the loss. Consequently, the case was remanded to a different appellate court for a new factual examination regarding the causal link between the mailing method and the damage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1227 c.c.; Art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.: The ordinary mailing of a non-transferable check constitutes a voluntary assumption of risk by the sender, creating a necessary causal antecedent to the loss when the check is stolen, thereby establishing the sender's contributory negligence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27356/2021 R.G. proposto da POSTE Italiane s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall’avv. Stefania Stazzi , come da procura a margine del ricorso, con domicilio in Roma, viale Europa n. 190; –ricorrente – contro UNIPOLSAI Assicurazione s.p.a., in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Garau come da procura in calce al controricorso , con domicilio eletto presso il suostudio in Roma, via le Giuseppe Mazzini n. 145 ;
–resistente – Oggetto: RESPONSABILITA' CIVILE – Negoziazione di assegno bancario trasmesso per posta ordinariaa persona diversa dal beneficiario – Incidenza causale spedizione con posta ordinaria sul danno evento – Cassazione con rinvio. C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 27356/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13009 del 20 2 1 , pubblicata il 2 7 luglio2021, notificata il 29 luglio 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 settembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi.
FATTI DI CAUSA In primo grado,il giudice di pace di Roma rigettò la domanda risarcitoria proposta da UNIPOLSAI contro Poste Italiane per il danno patito a seguito del pagamento dell’assegno n. 81115249 dell’importo di euro 2.000,00 a soggetto diverso dal beneficiario. Il Tribunale di Roma in funzione di giudice di appello, in riforma del la sentenza di primo grado, ha accolto il gravame di UNIPOLSAI e condannato Poste Italiane a risarcire euro 2000,00. Per quanto ancora qui rileva, il giudice di appello ha ritenuto la responsabilità di Poste italiane per il pagamento di assegno con clausola di non trasferibilità, spedito per posta ordinaria e trafugato, per la negligenza del cassiere che non si era accorto della differenza fra il nome indicato nella carta d’identità(evidentemente falsificata), coincidente con quello del beneficiario (Aramini Michele), ed il nome indicato nella tessera sanitaria (Armanini Michele), escludendo il concorso colposo dell’emittente l’assegno che lo aveva spedito per posta ordinaria anziché assicurata per l’efficacia interruttiva del nesso eziologico della condotta negligente di Poste Italiane.
La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da Poste Italiane sulla base di un motivo. Ha rispostocon controricorso UNIPOLSAI Assicurazioni. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatricedesignata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto difissazione dell’adunanza della Corte. Parte ricorrenteha depositato memoria. RAGIONI DI DIRITTO C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 27356/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi 1.Con l’unico motivo di ricorso, Poste Italiane lamenta ex “art.360 n.3 e n. 5 cpc” la “violazione e falsa applicazione degli artt. 83 DPR 156/73 e del DM 26/2/2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) in riferimento all’art. 1227 comma 1 c.c., artt. 40 e 41, art. 43 L.A. omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti”. 2.Il Collegio non condivide la proposta della relatrice e ritiene il motivo di ricorso fondato.
Il giudice di appello ha affermato che la violazione di regole di cautela nella spedizione di assegno non trasferibile non ha rilevanza eziologica nella serie causale(pag. 13 della sentenza impugnata); tale affermazione, che non si concreta in un giudizio di fatto ma di diritto , contrasta con il principio affermato da questa Corte a Sez. Unite 26/05/2020 n. 9769 secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.
3. Il ricorso va accolto e la sentenza va cassata; essendo necessari accertamenti di fatto sul punto oggetto della cassazione, la causa va rinviata alla Corte di appello di Venezia che provvederà, in diversa composizione, ad un nuovo esame dell'atto di appello alla luce dei rilievi sopra ricordati e anche sulle spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 27356/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Roma in funzione di giudice di appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella came