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Ordinanza — n. 32605/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on unreasonable delay damages, citing lack of merit and inadmissible constitutional challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32605/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim for damages regarding unreasonable civil process duration. The appellant argued that the lower court incorrectly reduced the compensation amount due to a settlement and failed to apply statutory percentage increases for extended delays. The court ruled that the lower judge's discretion in selecting multipliers and applying reductions was not subject to review, while the constitutional challenge was dismissed as too generic and improperly raised.

Regesto Legislator

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Art. 2-bis, l. n. 89/2001; Art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.: The Supreme Court reviews the application of statutory multipliers and reductions for unreasonable delay damages as a matter of merit, while generic constitutional challenges lacking specific legal issues are inadmissible.

Parole chiave

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unreasonable delay damages civil procedure duration statutory multipliers inadmissible appeal constitutional challenge judicial discretion equitable compensation durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2-bis, l. n. 89/2001
E ancora, in tema di equa riparazione, l'art. 2 bis della l.
Art. 2-bis comma 1-ter, l. n. 89/2001
E ancora, in tema di equa riparazione, l'art. 2 bis della l.
Art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norm

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3157, 1/2/2019
2 bis citato, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Sez. 6, n. 3157, 1/2/2019, Rv.
Sent. n. 7155, 21/3/2017
(sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7023-2022 proposto da: DI STASIO LIBERATA , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato CIRO RENINO; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. RG 229/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositato il 30/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO. ritenuto che la vicenda qui al vaglio è stata riassunta dal relatore nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Salerno, in composizione monocratica, accertata l’irragionevole durata di un processo civile, liquidò, a titolo d’indennizzo, il complessivo ammontare di € 3.000,00 in favore dell’istante Liberata Di Stasio; - la medesima Corte, in composizione collegiale, rigettò l’opposizione avanzata dall’interessata, che condannò al pagamento della metà delle spese di lite, compensate per l’altra metà; -Liberata Di Stasio ricorre avverso quest’ultima decisione sulla base di tre motivi e il Ministero intimato resiste con controricorso; osserva Con i primi due motivi, tra loro correlati, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2 e 2bis, l. n. 89/2001.

Assume la ricorrente che la decisione era ingiusta per non avere ancorato l’entità del ristoro agli anni effettivi del ritardo (oltre nove anni), avendo erroneamente ridotto la predetta entità per essere giunte le parti a una transazione in corso di causa, che aveva condotto a un epilogo di cessazione della materia del contendere. Lamenta, inoltre, la ricorrente che il Giudice non aveva applicato l’aumento del 20% per gli anni di ritardo successivi al terzo e al 40% per gli anni successivi al settimo. Il complesso censuratorio non supera lo scrutinio d’ammissibilità.

La scelta del moltiplicatore annuo tra il minimo e il massimo di legge, siccome la scelta di applicare decurtazioni o aumenti ex al. n. 89/2001 è assegnata incensurabilmente al giudice del merito. Questa Corte, invero, hacondivisamente chiarito che in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 -nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile "ratione temporis" ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016 -, e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientra anche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato, avendo il giudice altresì la facoltà di applicare "nel caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente" la specifica decurtazione di un terzo prevista dall'art. 2-bis comma 1-ter della normativa in esame.

È precluso alla Corte di cassazione sindacare la concreta determinazione del "quantum" dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero l'applicazione della riduzione di cui al richiamato art.2-bis comma 1-ter, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito (Sez. 2, n. 14521, 28/5/2019, Rv. 654081). E ancora, in tema di equa riparazione, l'art. 2 bis della l. n. 89 del 2001 (anche nella formulazione, applicabile "ratione temporis", derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito -sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c. -la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 dell'art. 2 bis citato, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Sez. 6, n. 3157, 1/2/2019, Rv. 652280).

Il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia “assenza di motivazione su un punto decisivo della questione”, dolendosi del fatto che i Giudici del merito non avevano preso in esame eccezione d’incostituzionalità dell’art. 2bis “della legge di stabilità del 2016 con riguardo agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella misura in cui, alla luce del diritto vivente, sia interpretato nel senso di privilegiare lo Stato che ha deciso di risparmiare sugli indennizzi da ritardo per causa ad esso imputabile”, non risulta in alcun modo scrutinabile a cagione della sua somma genericità (non è dato cogliere, da quel che afferma la ricorrente, in che consista la questione giuridica sottoposta a questa Corte), senza contare che la stessa, ove lo avesse reputato, avrebbe potuto sollevare eccezione d’incostituzionalità in questa sede, ovviamente individuando, oltre alle norme parametro, in che fosse consistita la lesione costituzionale .

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

La ricorrete va condannata a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norm