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Ordinanza — n. 32570/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32570/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32570/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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imento. Infatti, il decreto impugnato, nel suo tenore del tutto apodittico (“ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano”), non consente di ricavare un percorso argomentativo esaustivo e coerente, idoneo ad essere posto a base della conclusione di accogliere la richiesta dell’amministrazione, in ordine al fatto che la proroga era realmente necessaria al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. 20883/2019). L’integrale richiamo, infatti, non si è accompagnato né all’incorporazione almeno di sintesi dell’atto esterno, né ad altra forma di inclusione nel testo provvedimentale idonea a permetterne il controllo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32570/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato, che va disposto, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., senza rinvio al giudice a quo, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza della precedente proroga). Le spese, da liquidarsi anche rispetto al precedente giudizio di merito ex art. 385, comma 2, cod. proc. civ., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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Testo completo

imento. Infatti, il decreto impugnato, nel suo tenore del tutto apodittico (“ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano”), non consente di ricavare un percorso argomentativo esaustivo e coerente, idoneo ad essere posto a base della conclusione di accogliere la richiesta dell’amministrazione, in ordine al fatto che la proroga era realmente necessaria al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. 20883/2019). L’integrale richiamo, infatti, non si è accompagnato né all’incorporazione almeno di sintesi dell’atto esterno, né ad altra forma di inclusione nel testo provvedimentale idonea a permetterne il controllo.

5. Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato, che va disposto, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., senza rinvio al giudice a quo, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza della precedente proroga). Le spese, da liquidarsi anche rispetto al precedente giudizio di merito ex art. 385, comma 2, cod. proc. civ., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato. Condanna le amministrazioni intimate al rimborso delle spese del giudizio di merito, che liquida in € 1.000, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, e delle spese del Ric. 2022 n. 07301 sez. M1 - ud. 04-10-2022 -4- F i r m a t o D a : L O R U S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 c 9 d 3 c 0 c 5 4 0 a c d a 1 e 6 e 9 5 d 6 4 e 9 d f a 7 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e