Ordinanza — n. 32566/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2939/2022R.G. proposto da Margherita ROCCHI,rappresentata e difes a dall’avv. Giuseppe Martella , come da procura in calce alricorso, con domicilio eletto in Roma, pre s so il suo studio in Roma, via Pierluigi da Palestrinan. 63; –ricorrente – contro ENI s.p.a.; - i ntimata - avverso la sentenza del tribunaledi Roman. 10217/2021, pubblicata il 10 giugno 2021, notificatail 29 settembre 2021; Oggetto: LOCAZIONE FINANZIARIA - Utilizzatrice cessionaria del contratto di immobile oggetto di locazione ad uso industriale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 132 c.p; Ordinanza — n. 32566/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo “Violazione degli artt. 2697, 2729 e 2712 c.c. in relazione all’art. 360 comm i 1 n. 3 c.p.c. ” l a sentenza impugnata è censurata per avere attribuito rilievo presuntivo di veridicità alle fatture e ritenuta provata la pretesa creditoria.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2939/2022R.G. proposto da Margherita ROCCHI,rappresentata e difes a dall’avv. Giuseppe Martella , come da procura in calce alricorso, con domicilio eletto in Roma, pre s so il suo studio in Roma, via Pierluigi da Palestrinan. 63; –ricorrente – contro ENI s.p.a.; - i ntimata - avverso la sentenza del tribunaledi Roman. 10217/2021, pubblicata il 10 giugno 2021, notificatail 29 settembre 2021; Oggetto: LOCAZIONE FINANZIARIA - Utilizzatrice cessionaria del contratto di immobile oggetto di locazione ad uso industriale.
C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 2939/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. FATTI DI CAUSA Il Giudice di pace di Roma rigettò la opposizione a d.i. proposta da Margherita Rocchi nei confronti di ENI s.p.a. con cui le veniva ingiunto il pagamento di due fatture per somministrazione di energia elettrica e gas. La decisione è stata integralmente confermata dal Tribunale di Roma. Propone ricorso per cassazione Margherita Rocchi sulla base di tre motivi.
Non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità ENIs.p.a.. Parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DI DIRITTO 1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia “ Violazione degli artt. 1 bis del d.l. 105 del 2001 e 22 d.l. 1 del 2012” in quanto lamenta che nella sentenza impugnata,a fronte della contestazione della veridicità dei consumi recati dalle fatture de quibus,non si sia dato atto che non era stata fornita la prova dei consumi effettivi come richiesta in primo grado, obbligo gravante su ENI di produrre la prova delle rilevazion i effettuate “ da fornirsi mediante l’esibizione dei files elettronici depositati telematicamente da ENI”.
2. Con il secondo motivo “Violazione degli artt. 2697, 2729 e 2712 c.c. in relazione all’art. 360 comm i 1 n. 3 c.p.c. ” l a sentenza impugnata è censurata per avere attribuito rilievo presuntivo di veridicità alle fatture e ritenuta provata la pretesa creditoria.
3. Con il terzo motivo si lamenta la “ carente insufficiente e illogica motivazione sull’assolvimento dell’onere della prova- Violazione dell’art. 132 c.p.c.” poiché la sentenza impugnata non abbia dato corretta e esaustiva motivazione alle precise e puntuali eccezioni sollevate dalla ricorrente sulla prova dei consumi effettivi, limitandosi a rendere una motivazione apparente.
4. Il ricorso è inammissibile con riferimento a tutti e tre i motivi prospettati che possono essere congiuntamente esaminati per motivi di connessione. C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 2939/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi Essi censurano l’apprezzamento delle circostanze di fatto e la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, e sono inammissibili perché inerenti alla valutazione dell’assolvimentodell’onere probatorio in caso di contestazione della fatturazione inerente al servizio di somministrazione (da ultimo,Cass. Sez. 6 - 3, ord. 17 maggio 2022, n. 15771, Cass.
Sez. 6 - 3, ord. 24 giugno 2021, n. 18195, Rv. 661676-01, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02). I giudici di merito hanno correttamente attribuito l'onere della prova secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (così Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01). Inproposito, il Tribunale ha dato conto che già il primo giudice aveva evidenziato la mancanza di riscontro documentale delle allegazioni di parte opponente circa l’erroneità delle rilevazionie contabilizzazione dei consumi al fine di giustificare la valutazione della genericità della opposizione e a fronte di tale genericità ha ritenuto idonei i riscontri documentali forniti da Eni per supportare il credito vantato.
Ha osservato inoltre che in tema di contratti di somministrazione l’onere di provare il corretto funzionamento da parte del somministrante non può prescindere da una concreta e documentata contestazione sul punto da parte del somministrato e che “nella specie l’opponente nulla ha dedotto o dimostrato, neppure nella fase stragiudiziale, limitandosi a lamentare la mancata regolarità delle letture dei misuratori, ossia di un attività spettante al distributore” (cfr. sentenza impugnata, foglio 3 non numerato). A fronte di tale motivazione, le ricostruzioni alternative ipotizzate da parte ricorrente investono il giudizio di interpretazione del contratto e di valutazione delle prove, sono sostanzialmente fattuali e, per ciò stesso , non deducibili in sede di legittimità. 4.Nulla per le spese non avendo l’intimata svolto difese nel giudizio d i legittimità.
C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 2939/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso,nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così decis