Ordinanza — n. 32563/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 1945-2022 propostoda: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende; -ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA SOCIETA' TERMEPETRINUM s.p.a., in persona del curatore p.t.; -intimato - avverso l'ordinanza n. 28154/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/10/2021; Ric. 2022 n. 01945 sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32563/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 28154/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/10/2021; Ric. 2022 n. 01945 sez.
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pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 1945-2022 propostoda: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende; -ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA SOCIETA' TERMEPETRINUM s.p.a., in persona del curatore p.t.; -intimato - avverso l'ordinanza n. 28154/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/10/2021; Ric. 2022 n. 01945 sez.
M1 -ud. 13-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con ordinanza n. 28154/2021 depositata il 14.10.2021, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrateavverso il decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 19.3.19, che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposto dalla stessa Agenzia, cassando il provvedimento impugnato e rinviando al Tribunale di Napoli Nord,in diversa composizione.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevato che l’ordinanza emessa, nel cassare il decreto impugnato, aveva erroneamente rinviato la causa al Tribunale di Napoli Nord, anziché a quello di Santa Maria Capua Vetere, ha chiesto la correzione dell’errore materiale. RITENUTO CHE Il ricorso va accolto. L’ordinanza impugnata, nel dispositivo, contiene unevidente errore materiale relativo all’indicazione del Tribunale di Napoli Nord, anziché del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, q uale giudice del rinvio , a seguito della cassazione del decreto oggetto di ricorso per cassazione, come emerge dall’esame degli atti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto neldispositivo dell’ordinanza emessa dalla Corte di cassazione, depositata il 14.10.2021, R.G.N. 13381/2019, Cron. 28154/2021, nel senso che laddove è scritto “…rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione.”, deve leggersi ed intendersi “...rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione.”. Ric. 2022 n. 01945 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -3- Manda al la cancelleria per l’ annotazione della disposta correzione sull'originale dell'ordi