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Ordinanza — n. 32558/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32558/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32558/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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S.A.S. 01861080503, SIMONCINI STEFANO IMPRESA INDIVIDUALE 00439800509, FRATELLI TICCIATI DI TICCIATI GINO C. S.N.C. 00181310509, VANZI PAOLO VNZPLA60C28M126F, TICCIATI CINZIA TCCCNZ65D45M126L, DEL COLOMBO GIOVANNI DLCGNN55M10M126Z, TICCIATI MASSIMO TCCMSM63L29G804G, VECCHIARELLI PAOLO VCCPLA68P09M126I, SENESI CLAUDIO SNSCLD53B19C244A, tutti domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato DINO BUONCRISTIANI; -ricorrenti - contro PROVINCIA DI SIENA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato DUCCIO BARI; -controricorrente- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 3100/2017 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 15/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 1, comma 17 legge n. 228/12; Ordinanza — n. 32558/2022 — snciv · Corte di Cassazione: S.A.S. 01861080503, SIMONCINI STEFANO IMPRESA INDIVIDUALE 00439800509, FRATELLI TICCIATI DI TICCIATI GINO C. S.N.C. 00181310509, VANZI PAOLO VNZPLA60C28M126F, TICCIATI CINZIA TCCCNZ65D45M126L, DEL COLOMBO GIOVANNI DLCGNN55M10M126Z, TICCIATI MASSIMO TCCMSM63L29G804G, VECCHIARELLI PAOLO VCCPLA68P09M126I, SENESI CLAUDIO SNSCLD53B19C244A, tutti domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato DINO BUONCRISTIANI; -ricorrenti - contro PROVINCIA DI SIENA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato DUCCIO BARI; -controricorrente- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 3100/2017 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 15/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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inosservanza delle norme sulla competenza trasmissione per incompetenza inosservanza delle prescrizioni di controllo mancanza di disciplina esportazione di rifiuti piano di gestione dei rifiuti

Disposizioni normative citate

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art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28235/2008
Sez. 6, n. 8754/2017
b) non è dubitabile che l’illecito, consistente nell’omessa compilazione dei previsti formulari, che debbono accompagnare il trasporto, come anticipato, ha natura permanente (cfr. Sez. 6, n. 8754/2017);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 5610-2022 proposto da: PIERELLA DANIELE PRLDNL70L11M126F, BOSIO FRANCESCO DI FAZIO ANNA E BOSIO MASSIMO C. S.N.C. 00467420501, RICCIARDI MARCO IMPRESA INDIVIDUALE 00668440506, SIMONCINI MARCO SMNMRA59L08M126I, ETRURIA ALABASTRI S.R.L. 00157040502, CASINI ROBERTO CSNRRT62M27M126O, ALABASTRI DUCCESCHI EXPORT S.R.L. 01152430508, CERONE OMERO CRNMRO42S22C426E, ALABARTE DI CHITI ROBERTO E FINAZZO GIORGIO S.N.C. 01383030507, PECCHIONI GIORGIO PCCGRG63C19M126A, SCALI MICHELE SCLMHL64R28G843M, FAZIO ANNA FZANNA57L25M126K, TICCIATI LEONARDO TCCLRD67D15G804Q, CHITI ROBERTO CHTRRT61H23G804Q, CHIELLINI ASCANIO CHLSCN87P28M126B, BIANCHI ROMANO BNCRMN36C09M126E, PETRI GIAMPAOLO PTRGPL47C26M126N, ROSSI CAMILLO DI FIUMI PIERO C.

S.N.C. 00120630504, GREGORIETTI MAURO GRGMRA48D07M126H, SIMONCINI MARIO IMPRESA INDIVIDUALE 00451680508, FIDIA ALABASTRI DI DEL COLOMBO C. S.N.C. 00978960508, GIUDICI ALDO GDCLDA57C04M126A, GREGORIETTI MAURO IMPRESA INDIVIDUALE 00706430501, BIANCHI ROMANO IMPRESA INDIVIDUALE 00014690507, BAVONI GIAMPIERO BVNGPR62M29M126Y, RICCIARDI MARCO RCCMRC60P25M126V, SIMONCINI STEFANO SMNSFN59L08M126G, CERONE OMERO IMPRESA INDIVIDUALE 00245160502, BAVONI GIAMPIERO IMPRESA INDIVIDUALE 01542820509, FINAZZO GIORGIO FNZGRG57P25M126G, TRAFELI PAOLO TRFPLA58P28M126H, FIUMI PIERO FMIPRI40S18M126P, SCALI SALVATORE S.R.L. 00984470500, ALABASTRI PECCHIONI DI PECCHIONI GIORGIO IMPRESA INDIVIDUALE 01523480505, ALABASTRI VANZI DI VANZI PAOLO C.

S.A.S. 01861080503, SIMONCINI STEFANO IMPRESA INDIVIDUALE 00439800509, FRATELLI TICCIATI DI TICCIATI GINO C. S.N.C. 00181310509, VANZI PAOLO VNZPLA60C28M126F, TICCIATI CINZIA TCCCNZ65D45M126L, DEL COLOMBO GIOVANNI DLCGNN55M10M126Z, TICCIATI MASSIMO TCCMSM63L29G804G, VECCHIARELLI PAOLO VCCPLA68P09M126I, SENESI CLAUDIO SNSCLD53B19C244A, tutti domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato DINO BUONCRISTIANI; -ricorrenti - contro PROVINCIA DI SIENA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato DUCCIO BARI; -controricorrente- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 3100/2017 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 15/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA D'OVIDIO, la quale conclude per l'infondatezza dell'istanza di regolamento di competenza proposto da Giampiero BAVONI ed altri avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Pisa, nel procedimento n. 3100/2017 R.G., depositata il 14 gennaio 2022, con conseguente rigetto della medesima e dichiarazione della competenza del Tribunale di SIENA. ritenuto che con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Pisa, investito dell’opposizione proposta da Giampiero Bavoni e altri 21 avverso separate ordinanze ingiunzione, seguite ad altrettanti verbali di accertamento, addebitandosi ai sanzionati di aver fatto trasportare rifiuti prodotti dalla lavorazione artigianale dell’alabastro presso impianto di discarica, senza redigere i previsti formulari, attestanti le quantità conferite, declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Siena; che la decisione si fonda sul seguente ragionamento: - l’ufficio competente ad adottare l’ingiunzione è quello del luogo nel quale è stato commesso l’illecito e che nel caso di trasporto di rifiuti, l’art. 29 comma 1, D.

Lgs. 152/2006 individua la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione come autorità competente all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla parte quarta del decreto ; -la violazione degli artt. 193 e 258 comma 4, D. Lgs. 152/2006 ha natura d’illecito permanente (la norma prescrive l’obbligo di accompagnare i rifiuti con un formulario identificativo regolarmente compilato) e il predetto illecito si protrae dall’inizio del trasporto fino a destinazione; -esclusa l’ipotizzabilità di competenze concorrenti di più autorità (Cass. n. 28235/2008), l’unica legittimata ad emettere l’ordinanza è quella del luogo dia accertamento dell’infrazione, nel quale si verifica una frazione della condotta sanzionata e, di conseguenza, effettuato l’accertamento in territorio della provincia di Siena, la competenza si appartiene al Tribunale di quella città; ritenuto che avverso la riportata statuizione gli opponenti propongono regolamento di competenza, che la Provincia di Siena resiste con memoria e che il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso; ritenuto che i ricorrenti assumono che la competenza si appartenga al Giudice di Pisa evidenziando, in sintesi: - il Tribunale aveva anticipato il giudizio di merito, avendo affermato trattarsi d’illecito permanente e che le sanzioni erano state correttamente applicate dalla Provincia di Siena, per poi negare la propria competenza; - aveva erroneamente qualificato l’illecito permanente e altrettanto erroneamente individuato il “forum commissi delicti”; -aveva quantificato erroneamente le spese di lite, disponendo condanna in via solidale a carico di tutti i ricorrenti a prescindere dalla sanzione a ciascuno di loro inflitta, applicando lo scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; considerato che il ricorso deve essere disatteso, condividendo il Collegio le osservazioni del P.G.: a)essendo l’accertamento intervenuto a distanza di tempo dai trasporti, a seguito di controllo cartolare nella sede dell’impianto di gestione e smaltimento dei rifiuti, occorre fare applicazione del principio enunciato da questa Corte, a mente del quale :

… il luogo ove è stata commessa la violazione amministrativa, in base al quale devono essere individuati sia l’autorità amministrativa alla quale spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio e sia il giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente in ordine all’opposizione, si identifica con il luogo in cui la violazione è stata accertata, sempre che in tale luogo sia riscontrabile una porzione temporale dell’intero elemento materiale ipotizzato dalla norma sanzionatoria, restando di conseguenza esclusa, anche quando la violazione presenti caratteri di continuità o permanenza, la configurabilità di competenze concorrenti di più autorità (Sez. 2, n. 28235/2008);

b) non è dubitabile che l’illecito, consistente nell’omessa compilazione dei previsti formulari, che debbono accompagnare il trasporto, come anticipato, ha natura permanente (cfr. Sez. 6, n. 8754/2017);

c) quando al capo delle spese, va rilevato che il valore della causa venne individuato dagli stessi ricorrenti nello scaglione tra 52.000,01 e 260.000,00 euro e la condanna solidale al pagamento della complessiva somma di € 6.005,00 non preclude, ovviamente, ai ricorrenti rivalsa e interno riparto avuto riguardo all’ammontare dell’ingiunzione che riguarda ognuno di loro; considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; e che il regolamento delle spese è opportuno rimettere al merito;

P.Q.M.

rigetta il ricorso per regolamento di competenza, conferma la competenza del Tribunale di Siena, davanti al quale rimette le parti nel termine di legge; spese al merito; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat