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Ordinanza — n. 32554/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32554/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32554/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14590/2022R.G. proposto da Sylvia ASCIONE, in proprio e in qualità di amministratrice di sostegno di Debora INSIGNITO, entrambe eredi di Biagio INSIGNITO, Pasquale INSIGNITO e Marcella INSIGNITO, nella qualità di eredi di Biagio INSIGNITO,rappresentati e difes i dall’avv. Michele Liguori , come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, pre s so lo studio associato GAP Service s.r.l. in Roma, via Costantino Morinn. 45; –ricorrente – contro Emanuele ZANNI; Oggetto:Correzione errore materiale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32554/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 14590/2022R.G. proposto da Sylvia ASCIONE, in proprio e in qualità di amministratrice di sostegno di Debora INSIGNITO, entrambe eredi di Biagio INSIGNITO, Pasquale INSIGNITO e Marcella INSIGNITO, nella qualità di eredi di Biagio INSIGNITO,rappresentati e difes i dall’avv. Michele Liguori , come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, pre s so lo studio associato GAP Service s.r.l. in Roma, via Costantino Morinn. 45; –ricorrente – contro Emanuele ZANNI; Oggetto:Correzione errore materiale.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario correzione di errore materiale sanatoria del vizio procedurale omissione di soccorso mancato anticipo delle spese
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14590/2022R.G. proposto da Sylvia ASCIONE, in proprio e in qualità di amministratrice di sostegno di Debora INSIGNITO, entrambe eredi di Biagio INSIGNITO, Pasquale INSIGNITO e Marcella INSIGNITO, nella qualità di eredi di Biagio INSIGNITO,rappresentati e difes i dall’avv. Michele Liguori , come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, pre s so lo studio associato GAP Service s.r.l. in Roma, via Costantino Morinn. 45; –ricorrente – contro Emanuele ZANNI; Oggetto:Correzione errore materiale.

C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 14590/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi - i ntimat o - istanza di correzione errore materiale della decisione di questa Corte,Sez. 3, 21 marzo 2022 n. 9012; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 settembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. RILEVATO CHE con ricorso in data 15 giugno 2022, notificato nella stessa data al difensore della controparte, l’istante ha chiesto la correzione errore materiale della decisione di questa Corte Sez. 3,21 marzo 2022 n. 9012 per mancata liquidazione delle spese in favore de l difensore anticipatario.

CONSIDERATOCHE l’istanza è fondata, emergendo dagli atti difensivi che l’avv. Michele Liguoriaveva chiesto la distrazione delle spese giudiziali, dichiarando di aver anticipato le spese di giudizio e di non aver riscosso i compensi; Occorre pertanto correggere l’errore materiale in questione. Per Questi Motivi La corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenzadepositata il 21 marzo 2022 - n. 9012 - R . G . n. 33136/2019 - nel senso che ove leggesi «condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delleparti controricorrenti, che si liquidano nella somma di euro 7.200,00», deve leggersi ed intendersi « condannando il ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti, con distrazione in favore dell’avv.Michele Liguori quale procuratore antistatario, delle spese del giudizio che si liquidano nella somma di euro 7.200,00».

Così deciso in Roma in data 20 settembre 2022 IL PRESIDENTE C.C. 20 settem