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Ordinanza — n. 32547/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against territorial court's full cost compensation due to interpretative nature of decision and pending Supreme Court precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32547/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by a teacher against the territorial court's order to fully compensate litigation costs. The lower court justified this decision by citing the interpretative nature of its ruling and the intervention of Supreme Court precedents during the proceedings. The appellate court upheld this reasoning, affirming that judges may compensate costs for exceptional reasons like legal interpretation without violating procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: The judge may fully or partially compensate litigation costs outside of reciprocal default if explicitly identifying grave and exceptional reasons, which the Court of Cassation cannot review beyond the evidence and established case law.

Parole chiave

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litigation cost compensation interpretative decision nature Supreme Court precedent procedural violation claim exceptional reasons requirement rimborso delle spese risarcimento per errore giudiziario onorari legali

Disposizioni normative citate

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Art. 92 c.p.c.
civ., la violazione dell’art. 92 cod.
Art. 132 c.p.c.
nonché dell’art. 132 cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.,è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
nonché dell’art. 132 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.,è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 92 cod. proc. civ
civ., la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.
art. 132 cod. proc. civ
nonché dell’art. 132 cod. proc. civ.
art. 383 cod. proc. civ
con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 383 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 9144/2016
questa Corte con la pronuncia rescindente ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 9144/2016 e lo ha ritenuto applicabile in ogni ipotesi di passaggio di ruolo, ivi compreso quello conseguente al superamento di un concorso pubblico;
Cass. n. 15495/2022
Tuttavia, il sindacato di questa Corte non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata.” (Cass. n. 15495/2022); 3.4.
Cass. S.U. n. 4315/2020
228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
Cass. n. 9378/2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso20366-2021 proposto da: LIMONEORLANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE , rappresentato e difeso dall'avvocato BARTOLO GIUSEPPE SENATORE; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE; -intimato - avverso la sentenza n. 1952/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza qui impugnata ha definito il giudizio di rinvio riassunto da Orlando Limone a seguito della sentenza di questa Corte n. 29791/2018,che aveva cassato la pronuncia della stessa Ric. 2021 n. 20366 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- Corte territoriale di rigetto delle domande dal Limone nei confronti del MIUR, dell’Istituto Magistrale Niccolò Iommelli, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta;

2. il ricorrente, a seguito di superamento di concorso, era stato inquadrato, con decorrenza dal 1° settembre 2001, nei ruoli della scuola secondaria superiore quale docente di Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione ed aveva domandato il riconoscimento a fini giuridici ed economici del servizio prestato nella scuola materna statale per complessivi anni 21;

3. la domanda era stata respinta in entrambi i gradi del giudizio di merito sul rilievo della natura eccezionale delle norme che prevedono il riconoscimento del servizio pre-ruolo ed in considerazione dell’avvenuta instaurazione di un nuovo rapporto, distinto da quello avente ad oggetto l’insegnamento nella scuola materna;

4. questa Corte con la pronuncia rescindente ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 9144/2016 e lo ha ritenuto applicabile in ogni ipotesi di passaggio di ruolo, ivi compreso quello conseguente al superamento di un concorso pubblico;

5. il giudice del rinvio, riassunti i fatti di causa, ha accolto integralmente l’originaria domanda ma ha compensato le spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità, «per la natura interpretativa della decisione e per il richiamo a precedenti giurisprudenziali intervenuti nelle more delle varie fasi della controversia»;

6. per la cassazione di detto ultimo capo della decisione ha proposto ricorso OrlandoLimone sulla base di tre motivi, ai quali non hanno opposte difese le amministrazioni convenute, rimaste intimate;

7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.,è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. i primi due motivi di ricorso denunciano, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. nonché dell’art. 132 cod. proc. civ. ed addebitano alla Corte territoriale di avere disposto la compensazione integrale delle spese dell’intero processo in palese violazione del principio di soccombenza e sulla base di una motivazione solo apparente; Ric. 2021 n. 20366 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- 2. con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 383 cod. proc. civ. perché, a detta del ricorrente, la Corte territoriale «ha palesemente disatteso il provvedimento della Cassazione che obbligava il Giudice del rinvio a provvedere anche sulle spese processuali evitando la compensazione»;

3. il ricorso non può trovare accoglimento; nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale ha motivato la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio facendo leva “sulla natura interpretativa della decisione” e sui “precedenti giurisprudenziali intervenuti nelle more delle diverse fasi delle varie fasi della controversia”; 3.1. si tratta di affermazione che va letta tenendo conto anche di quanto riportato nella motivazione della pronuncia che, oltre a ricostruire il complesso quadro normativo, richiama anche l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, intervenute in corso di causa su un tema obiettivamente controverso; 3.2. non sussiste, pertanto, il vizio motivazionale denunciato coni motivi di ricorso né la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.; 3.3. questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che “al di fuori della reciproca soccombenza, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese di lite a condizione che esplicitamente individui le “gravi” ed “eccezionali” ragioni.

Della sussistenza di esse può conoscere il Giudice della legittimità e ove il giudice si limitasse a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violatoil precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato di questa Corte non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata.” (Cass. n. 15495/2022); 3.4. poiché per quanto già detto si deve escludere la motivazione apparente e considerato che la pronuncia delle Sezioni Unite è intervenuta quando il giudizioera pendente da tempo, va anche escluso la manifesta illogicità o irragionevolezza delle ragioni di compensazione valorizzate dal giudice del merito, tanto più che le evidenze di causa smentiscono l’affermazione del ricorrente in merito all’assenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, dei quali, invece, dà atto l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite n. 9378/2015;

4. il terzo motivo è manifestamente infondato perché la sentenza rescindente, ritenuta la fondatezza del primo motivo, ha cassato la decisione Ric. 2021 n. 20366 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- impugnata ed ha designato «quale giudice di rinvio la Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità» senza limitare in alcun modo i poteri discrezionali del giudice del merito in tema di compensazione delle spese;

5. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato;

6. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché il Ministero è rimasto intimato;

7. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a