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Ordinanza — n. 32478/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for non-meritorious procedural grounds and failure to cite violated law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32478/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower courts' decisions were consistent and the appellant failed to cite the specific legal provision allegedly violated. The appellant argued that the appellate court omitted the examination of delivery slips and accounting books, but the court found no divergence in reasoning between the first and second instances. Consequently, the court rejected the procedural complaints regarding the evaluation of documentary evidence and the timing of objections.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3, 360 n. 5 c.p.c.; The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the appellant fails to demonstrate a divergence in reasoning between the first and second instance judgments or fails to cite the specific legal norm allegedly violated.

Parole chiave

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inadmissible appeal double conformity omitted examination documentary evidence procedural violation esame di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove libro di cassa

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo , il ricorrente denuncia il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo , il ricorrente denuncia il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 n.
Art. 348 ter c.p.c.
doppia conforme: siapplica il dettato di cui all’art. 348 ter c.p.c. e la censura è inammissibile,non avendo il ricorrente dimostrato la divergenza delle ragioni di fatto fra primo e secondo grado (Cass.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
La doglianza secondo cui erroneamente il giudice di appello avrebbe rilevato la tardività della contestazione dell’omessa produzione delle bolle di consegna, per un verso,è mossa in violazione dell’art. 366 n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del C.C.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatricedesignata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
art. 348 ter c.p
doppia conforme: siapplica il dettato di cui all’art. 348 ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. n. 26774 del 22/12/2016
e la censura è inammissibile,non avendo il ricorrente dimostrato la divergenza delle ragioni di fatto fra primo e secondo grado (Cass. Sez. n. 26774 del 22/12/2016, Cass.
Cass. Sez. 36/05/2020 n. 8515
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27376/2021R.G. proposto da Carlo TORTORA, rappresentat o e difes o dall’avv. Paola Agostini , come da procura a margine del ricorso, con domicilio nel suo studio, in Roma, via Cassiodoro n. 6; –ricorrente – contro KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. , in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Rossi e dall’Avv. Daniela d’Andrea, in virtù di mandato in calce al controricorso,elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Giulia, n. 66; Oggetto:Re sponsabilita’ c ontrattuale - Grave Inadempimento – Risarcimento Dei Danni C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 27376/2021 Pres.

E. Scoditti Est. I. Ambrosi –resistente – avverso la sentenza della Corte di appello di Salernon. 1125/2021, pubblicata il 26luglio 20 2 0 , notificat a il 31 agosto 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 settembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. FATTI DI CAUSA Il T ribunale di Salerno rigettò la domanda formulata da Carlo Tortora contro KuwaitPETROLEUM ITALIA S.P.A. a titolo di responsabilità contrattuale, con cui aveva chiesto il risarcimento dei danni subìti in seguito al grave inadempimento per non aver dato seguitola Kuwait alla f ornitura di tre diversi ordini di carburantee, in accoglimento parziale della riconvenzionale proposta dalla stessa convenuta(che aveva dedotto il mancato pagamento di alcune precedenti forniture e invocato l’applicazione della penale contrattuale ) condannò Tortora a pagarlela somma di Euro 168.917,82.

La Corte di appello di Salerno ha rigettato l’appello di Tortora e quello incidentale di Kuwait. Ha proposto ricorso per cassazione Carlo Tortora sulla base di due motivi. Ha rispostocon controricorso Kuwait PETROLEUM ITALIA S.P.A.. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatricedesignata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Parte ricorrente ha depositato memoria. Parte controricorrente ha depositato memoria tardivamente.

RAGIONI DI DIRITTO 1. Con il primo motivo , il ricorrente denuncia il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e deduce che la Corte territor iale avrebbe omesso di verificare la C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 27376/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi corrispondenza tra le bolle di consegna e i libri contabili, che quindi restano documenti di parte. 2.Con il secondo motivo, denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame della circostanza relativa al deposito delle bolle di consegna le bolle di consegna e i libri contabili che restano quindi documenti di parte.

3. I due motivi, così come prospettati, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili. Sotto il profilo del vizio motivazionale, ricorre l’ipotesi della decisione di merito c.d. doppia conforme: siapplica il dettato di cui all’art. 348 ter c.p.c. e la censura è inammissibile,non avendo il ricorrente dimostrato la divergenza delle ragioni di fatto fra primo e secondo grado (Cass. Sez. n. 26774 del 22/12/2016, Cass. Sez. 3 6/05/2020 n. 8515). La doglianza secondo cui erroneamente il giudice di appello avrebbe rilevato la tardività della contestazione dell’omessa produzione delle bolle di consegna, per un verso,è mossa in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. perché non vi è specifica indicazione della sede di ingresso della detta contestazione nel processo, per l’altro, è priva di decisività, essendo piuttosto la ratio decidendi della decisione impugnata basata sul principio della libera valutazione dei libri contabili.

Infine, nel censurare l’omessa od erronea valutazione delle prove documentali, il ricorrente formula una critica sul giudizio di valutazione delle prove espresso dal giudice del merito,non deducibile in sede di legittimità. E’ appena il caso di aggiungere che non risulta indicata la norma di diritto che sarebbe stata violata. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 27376/2021 Pres.

E. Scoditti Est. I. Ambrosi comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro5.200,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso ne