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Ordinanza — n. 32426/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on civil service job classification, upholding lower court's factual assessment of duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32426/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Paolo Borzì's appeal against the dismissal of his request for higher civil service classification. The lower court found that Borzì's duties, such as coordinating staff and drafting schedules, aligned with Category C rather than the claimed Category D. The Court ruled that the appellate court's evaluation of these factual elements constituted a valid exercise of merit judgment, which falls outside the scope of a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.; The Supreme Court will not re-evaluate the factual findings of the lower court regarding the complexity of duties when determining civil service classification, as such assessments represent a legitimate exercise of merit judgment.

Parole chiave

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civil service classification judicial review of facts merit judgment assessment public sector employment cassation appeal dismissal mutamento di categoria o di quadro classificazione del posto categorie di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 24 Cost.
112 e 115 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e degli artt.
Art. 2935 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.
art. 24 Cost
112 e 115 c.p.c., dell’art. 24 Cost.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22681/2021 proposto da: BORZI’ PAOLO, rappresentato e difeso dall’Avv. GAETANO CARMELO TAFURI e domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA, rappresentata e difesa, dall’avv. FRANCESCO ORTOLEVA e domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 363/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20.5.2021, NRG 953/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/7/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. La Corte d’Appello di Catania ha rigettato il gravame interposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la domanda di riconoscimento delle mansioni superiori di categoria D, proposta da Paolo Borzì, inquadrato in categoria C, presso la Città Metropolitana di Catania;

2. la Corte territoriale, premesso che non ricorrevano le eccezionali ipotesi di passaggio dalla categoria D alla C regolate dall’art. 29, CCNL 14 settembre 2000, riteneva che le deduzioni del ricorrente non evidenziassero, né tanto meno risultasse provato, lo svolgimento di attività caratterizzate dai connotati propri della categoria superiore di cui si rivendicava la retribuzione;

3. Paolo Borzì ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso della Città Metropolitana;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.;

5. la controricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. l’unico motivo di ricorso per cassazione afferma la violazione e\o errata applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e degli artt. 2935 e 2697 c.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) e con esso si censura la mancata ammissione delle prove testimoniale dedotte ed asseritamente tali, se assunte, da comportare l’accertamento dei presupposti del diritto rivendicato;

2. il motivo va disatteso;

3. esso si limita a riproporre, attraverso il capitolato testimoniale, alcuni elementi di fatto (compiti di accertamento delle infrazioni; partecipazione a udienze penali conseguenti alle denunce; coordinamento del personale dell’ufficio Riserve naturali; con redazione dei turni), che la Corte d’Appello ha evidentemente già vagliato allorquando, nel ritenere che il Tribunale avesse correttamente ritenuto che tali attività, «come descritte nell’originario ricorso», rientrassero pienamente nella categoria C;

4. la valutazione di tali fatti operata dalla Corte territoriale, esprime del resto un convincimento di merito, tra l’altro tutt’altro che implausibile, viste le «elevate» conoscenza plurispecialistiche e le parimenti «elevate» complessità dei problemi, con responsabilità di risultati di «importanti e diversi processi» proprie della categoria D, mentre è palese la coerenza delle attività dedotte a prova con la «media» complessità dei problemi di cui alla categoria C, peraltro in un contesto – propri ancora di tale categoria - di approfondite conoscenze, di un significativo grado di esperienza e di un possibile ruolo di coordinamento (v. predisposizione turni etc.);

5. quella proposta è dunque una diversa –e sostanzialmente priva di reali appigli concreti sui dati significativi per i fini di cui alla pretesa esercitata – ricostruzione del merito delle valut azioni giudiziali, come tale inappropriata rispetto al giudizio di legittimità e quindi non accoglibile;

6. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stess