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Ordinanza — n. 32419/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects its own order by replacing the wrong court name with the correct appellate court name.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32419/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own prior order regarding the designation of the court of first instance. The original order incorrectly identified the Tribunale di Catania as the court of first instance, whereas the correct court was the Corte d'Appello di Catania. Consequently, the Court ordered the official replacement of the erroneous court name with the correct one to ensure procedural accuracy.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.: The Court of Cassation may correct its own orders when a material error affects the designation of the court of first instance, ensuring the procedural identity of the case is preserved.

Parole chiave

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material error correction court designation error Cassation self-correction procedural identity wrong court name correzione di errore materiale impugnabilità della decisione di rinvio revisione processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
34512/2021, laddove ricorrono, le parole “Tribunale di Catania” con le parole Corte d’Appello di Catania; visto l’art. 391-biscpc;
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 34512/2021, pubblicata il 16.11.2021 nel giudizio tra GRECO avv. CARMELO, difensore di sé stesso; -ricorrente - e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.10.2022, dal Presidente Lorenzo Orilia; Rilevato che è stata depositata istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 34512/2021, pubblicata il 16.11.2021, nelle parti in cui, è stato individuato, come giudice a quo , il Tribunale di Catania invece della Corte d’Appello di Catania e conseguentemente è stato disposto il rinvio della causa al Tribunale di Catania anziché alla Corte d’Appello di Catania; rilevato che il relatore ha depositato proposta favorevole alla correzione dell’errore materiale; 2 considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto il giudice a quo è la Corte catanese (cfr. ordinanza impugnata) e quindi occorre procedere alle relative correzioni sostituendosi nella citata ordinanza di questa Corte n. 34512/2021, laddove ricorrono, le parole “Tribunale di Catania” con le parole Corte d’Appello di Catania; visto l’art. 391-biscpc;

P.Q.M.

La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 34512/2021, pubblicata il 16.11.2021, venga corretta, mediante la sostituzione, laddove ricorrono, delle parole “Tribunale di Catania” con le parole “Corte d’Appello di Catania”. Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predet