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Ordinanza — n. 32418/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to late filing, ruling procedural deadlines are mandatory and not excusable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32418/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file it within the strict twenty-day deadline following the notification of the lower court's decision. The appellant argued for leniency, but the Court emphasized that Article 156 of the Code of Civil Procedure only excuses formal defects, not the omission of peremptory time limits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.c.; The failure to file an appeal within the statutory time limit renders it inadmissible, as peremptory deadlines are mandatory and cannot be cured by the absence of formal defects.

Parole chiave

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late appeal filing peremptory time limits inadmissible appeal Code of Civil Procedure court costs allocation inosservanza del termine opposizione tardiva deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - , da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto;
art. 156 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017
tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez.
Sez. 2 -, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019
34916 del 2021; Sez. 2 -, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013
654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30202/2021 proposto da: Truppa Aldo rappresentato e difeso dagli avv. ti Giuseppe Lanzillotta e Grazia Curigliano -Ricorrente - contro Comune di Rocca Imperiale rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Chiaromonte -Controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, depositata il 6.5.2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.10.2022, dal Presidente Lorenzo Orilia; RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che Aldo Truppa ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Castrovillari, depositata il 6.5.2021 in una causa in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada; che al ricorso resiste con controricorso il Comune di Rocca Imperiale; che il relatore ha proposto l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini; che il Collegio condivide la proposta per le seguenti ragioni: -nella Cancelleria Centrale non risulta il deposito nei termini del ricorso per cassazione (cfr. certificazione del 10.12.2021); - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2 -, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con addebito di spese alla parte soccombente; considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono i presupposti per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - , da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto;

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 700,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma