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Ordinanza — n. 32369/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, allowing deduction of generic invoices when supported by supplementary documentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32369/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that allowed VAT deduction for generic invoices. The agency argued that generic invoice descriptions rendered costs non-deductible, but the court found this principle inapplicable because the invoices could be reasonably integrated with other documents held by the taxpayer. Consequently, the court held that the lower court correctly considered supplementary evidence to establish the invoices' origin and validity.

Regesto Legislator

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Art. 21 comma 2 DPR 633/1972; Art. 109 DPR 917/1986: The financial administration must consider complementary documents provided by the taxpayer when verifying the right to deduct costs from invoices that are irregular but can be reasonably integrated with other evidence.

Parole chiave

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VAT deduction requirements generic invoice descriptions supplementary documentation tax administration burden fact-finding preclusion DPR 633 1972 DPR 917 1986 fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
29-09-2022 -2- Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972
civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art.
Art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986
633 del 1972 nonché dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, per non essere deducibili i costi indicati in fattura in virtù della loro genericità.
Art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9912 del 2020
Cass. n. 22940 del 2018
In questo senso appare invece calzante rispetto al caso di specie il principio di diritto espresso da Cass. n. 22940 del 2018 (nello stesso senso Cass.n.
Cass. n. 313 del 2021
Cass. n. 14858 del 2018
313 del 2021; Cass. n. 14858 del 2018) riferito dalla sentenza impugnata secondo cui, in tema di IVA, sebbene l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti prescritti dall'art.
Cass. n. 29404 del 2017
Cass. n. 5811 del 2019
Cass. n. 5811 del 2019; Cass.
Cass. n. 27899 del 2020
5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass.
Cass. 18611 e 15276 del 2021
27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021; Cass.
Cass. n. 20555 del 2022
18611 e 15276 del 2021; Cass. n. 20555 del 2022).
Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778
115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.
Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191
1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14349-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GB CREDIT SAS DI BRESCIA IN LIQUIDAZIONE, BRESCIA ALFREDO, BRESCIA GIUSEPPINA; - intimati - avverso la sentenza n. 2656/15/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 2012 e 2013 con il quale si contestava l'indetraibilità dell'IVA e l'indeducibilità delle imposte dirette in relazione a delle fatture per l'estrema genericità delle indicazioni riportate nei documenti fiscali; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l'appello della parte contribuente (la quale sosteneva trattarsi di fatture emesse dalla ditta Ardito per recupero credito in via stragiudiziale) affermando che la generica indicazione contenuta nelle fatture emesse dalla ditta Ardito - "prestazioni per vostro conto" - isolatamente considerata nella sua estrema genericità non appare conforme ai criteri di legge e tuttavia i dati oggettivamente mancanti nelle fatture emesse dalla ditta Ardito erano del tutto integrabili con l'ulteriore documentazione in possesso della ditta appellante, in particolare con riferimento al contratto di collaborazione con l'Ardito e al registro con i nominativi delle pratiche evase.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2021 n. 14349 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, per non essere deducibili i costi indicati in fattura in virtù della loro genericità.

Il motivo di impugnazione è infondato. In effetti, i principi di diritto richiamati nel ricorso, e in particolare quello di cui a Cass. n. 9912 del 2020 che nega la deducibilità dei costi indicati in fattura in virtù della loro genericità, sono inconferenti perché non prendono in considerazione una fattispecie analoga a quella di cui alla sentenza impugnata, ove non è negata la genericità della fattura ma se ne afferma la sua deducibilità laddove sia possibile, come nel caso di specie, integrarla in maniera coerente con altra documentazione in possesso della parte contribuente.

In questo senso appare invece calzante rispetto al caso di specie il principio di diritto espresso da Cass. n. 22940 del 2018 (nello stesso senso Cass.n. 313 del 2021; Cass. n. 14858 del 2018) riferito dalla sentenza impugnata secondo cui, in tema di IVA, sebbene l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti prescritti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, faccia venir meno la presunzione di veridicità di quanto rappresentato nella stessa, ai fini della verifica del diritto alla detrazione del relativo costo l'amministrazione finanziaria deve tenere conto anche di eventuali altri documenti, messaggi o informazioni complementari forniti dal soggetto passivo, che nel caso di specie rendono ragionevolmente credibile che trattavasi di fatture emesse dalla ditta Ardito per recupero credito in via stragiudiziale.

Per il resto le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite mirando a contestare la valutazione in fatto del giudice di merito quanto alla ritenuta possibilità di integrare la pur obiettivamente generica fattura con Ric. 2021 n. 14349 sez. MT - ud. 29-09-2022 -3- altra documentazione e quindi sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017;

Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021; Cass. n. 20555 del 2022). Dunque, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Così decis