Court dismisses appeal on municipal advertising tax, ruling separate messages on one panel are distinct taxable units.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding municipal advertising tax. The taxpayer argued that multiple advertisements for different companies on a single road sign constituted one unified message, but the court rejected this view. Relying on established precedent, the court held that each distinct advertisement promotes a separate business and must be taxed individually based on its specific surface area, regardless of the shared physical support.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 1, d.lgs. n. 507/1993; Art. 7, comma 5, d.lgs. n. 507/1993: In municipal advertising tax, multiple distinct messages for different enterprises on a single panel constitute separate taxable units, requiring individual calculation based on each message's surface area rather than a cumulative total.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14127-2021 proposto da: PUBLI CITTA' SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI GENTILE 22, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MARTINOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO PIANOFORTE; - ricorrente - contro ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell'avvocato SIMONE TABLO', rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO CARDOSI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2869/24/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di LOMBARDIA, depositata il 03/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente (la Publi Città s.p.a.) avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2017 con il quale la ICA s.r.I., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del comune di San Donato Milanese, aveva rettificato l'imposta sulla pubblicità applicata nel caso d specie sui segnali stradali di proprietà della ricorrente collocati su unico supporto nel territorio del suddetto Comune; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della ICA s.r.l. affermando che l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 considera come unico mezzo pubblicitario l'ipotesi di messaggi pubblicitari collocati in connessione tra loro relativi ad una stessa impresa, ipotesi che non ricorre nel caso di specie dove i segnali di indicazione stradale, benché collocati su un unico supporto, si riferiscono e pubblicizzano imprese diverse tra loro, per cui ciascun messaggio pubblicitario ha un'autonoma capacità di promuovere la conoscenza della relativa attività economica presso il pubblico.
La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la ICA s.r.l. si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Ric. 2021 n. 14127 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, e dell'art. 6 del d.lgs. n. 507 del 1993 nonché erronea applicazione del principio affermato da Cass. n. 252 del 2012, in quanto l'unitarietà del messaggio pubblicitario prescinde dalla circostanza che esso si riferisca ad imprese diverse.
Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: «questa Corte (cfr. Cass. n. 335/1995), sulla base di principi di diritto applicabili anche alla presente fattispecie, ha tuttavia precisato, in tema di imposta sulla pubblicità, con riguardo ad una vetrina pubblicitaria contenente più messaggi pubblicitari staccati (nella specie targhette con nomi e programmi di cinema) che l'imposta va applicata al titolare della vetrina (in solido con i gestori delle sale cinematografiche) con riferimento ai singoli messaggi, ciascuno dei quali dà luogo ad un'autonoma imposizione, arrotondando al metro quadrato le superfici inferiori al metro quadrato secondo il disposto del D.P.R. n. 26 ottobre 1972 n. 639, art. 17, comma 2; deve altresì evidenziarsi come sul tema la Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 252/2012) abbia già da tempo stabilito il principio secondo cui in tema di imposta comunale sulla pubblicità, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 1, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, Ric. 2021 n. 14127 sez.
MT - ud. 29-09-2022 -3- nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni cumulative del mezzo pubblicitario» (Cass. n. 35109 del 2021); in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel "mezzo pubblicitario", inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda dì beni o servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni cumulative del mezzo pubblicitario (Cass. n. 252 del 2012).
La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove non ha considerato, così come invece è nella prospettiva del ricorrente, quale unico mezzo pubblicitario i diversi segnali di indicazione stradale che si riferiscono e pubblicizzano imprese diverse, benché collocati su un unico supporto, in quanto invece il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva effettivamente utilizzata dall'impresa pubblicizzata, indipendentemente dalle dimensioni cumulative del mezzo pubblicitario. Dunque, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali Ric. 2021 n. 14127 sez. MT - ud. 29-09-2022 -4- per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.900, oltre la spese pr enotate rdébitp wie9. jalL,C Le/i)Lcu: Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso ar