Cassation court allows appeal against tax agency for underpaying legal fees below statutory minimums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court accepted the appeal filed by Assunta Silvestro against the Regional Tax Commission's decision to award legal fees below the statutory minimums. The taxpayer argued that the awarded amounts of €300 and €350 were unreasonably low compared to the tariff tables for a case valued up to €5,200. The Court ruled that while minimums are not strictly binding, they serve as a standard of decorum, and the global calculation without specific justification violated professional dignity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2233, comma 2 c.c.; D.M. n. 55/2014: The court must specify calculation criteria for legal fees to ensure they are not symbolically low, maintaining professional decorum even when minimums are not strictly mandatory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero120-4J del ruolo generale dell'anno 202Z, 2 P2 l proposto Da Assunta Silvestro rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Achille Iroso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Anna D'Alise, in Roma, Via V.G. Galati n. 100/C; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate- riscossione -intimata- Nonché Comune di Afragola - resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 638/24/2021 depositata il 14 gennaio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Assunta Silvestro propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l'appello proposto- in punto di spese processuali- nei confronti dell'Agenzia delle entrate- riscossione e del Comune di Afragola avverso la sentenza n. 3944/15/2019 della Commissione Tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l'atto di intimazione di pagamento emesso a seguito di cartella di pagamento relativa a TARSU per gli anni 2006-2007; - l'Agenzia delle entrate- riscossione è rimasta intimata mentre il Comune di Afragola ha depositato "memoria di costituzione" al solo fine di partecipare all'udienza di discussione;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, comma 2, c.c., 15, commi 1, 2ter e 2 quinquies, del d.lgs. n. 546/92 nonché del DM n. 55 del 2014 (artt. 4 e 5) e delle Tabelle allegate, per avere la CTR - nell'accogliere l'appello proposto dalla contribuente in punto di spese di lite - condannato l'Agenzia delle entrate-riscossione al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di merito, liquidandole immotivatamente- anche rispetto alle note spese depositate- nella complessiva somma di euro 300,00 per il giudizio di primo grado e di euro 350,00 per il grado di appello, al di sotto dei valori minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 (che avuto riguardo allo scaglione di riferimento da euro 1.101,00 fino a euro 5.200,00, per il primo grado ammontavano a euro 951,00, incluse le spese vive documentate di euro 73,00 e per il secondo grado a euro 1.258,00 incluse le spese vive documentate di euro 30,00) ledendo il decoro professionale dell'avvocato ex art. 2233, comma 2, c.c.; -il motivo è manifestamente fondato; -nella specie, l'importo dei compensi professionali liquidati dalla CTR con riferimento al primo (euro 300,00) e al secondo grado di giudizio (euro 350,00) risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri tariffari contemplati dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (fino a euro 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4, cit.);- è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il d.m. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente:
Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. n. 9542 del 2020); - inoltre questa Corte ha affermato il principio secondo cui «in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese» (Cass., Sez. 6-5, n. 20935 del 07/09/2017;
Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890); -con la liquidazione disposta dalla CTR nella complessiva somma di euro 300,00, per il giudizio di primo grado, e di euro 350,00, per il grado di appello, invece, è stata operata senza dare alcuna adeguata motivazione, una determinazione globale delle spese e dei compensi, questi ultimi in misura inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. 15 dicembre 2017 n. 30286; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2386; Cass. 16 settembre 2015 n. 18167;
Cass. n. 21487 del 2018; Cass. n. 9542 del 2020); -in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà nuovamente, alla luce dei principi sopra illustrati, alla liquidazione dei compensi professionali dei due gradi di merito, oltre alle spese vive come documentate, nonché a regolare le spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle s