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Ordinanza — n. 32347/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; appeal not deposited within statutory time limits despite notification to opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32347/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the Minister's cassation appeal inadmissible because it was not deposited with the registry within the statutory period. Although the appeal was notified to the taxpayer, the lack of formal deposit meant the filing deadline expired. The Court ruled that the opposing party's appearance does not cure the violation of mandatory time limits, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The failure to deposit a cassation appeal within the prescribed time limits renders it inadmissible, and the subsequent appearance of the opposing party does not cure this procedural defect.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility statutory filing deadlines procedural nullity mandatory time limits improcedible appeal arretrati d'imposta contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art.
Art. 156 c.p.c.
6420 del 1981 ;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vi gono apposite e separate norme (Cass.n.
Art. 380 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
Art. 1-bis del d.l. n. 168/2016
e), dell'art. 1 - bis del d.l.
L. n. 197/2016
168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016, all'esito del quale la controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue.
art. 380 bis c.p
FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
art. 369 c.p
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.
art. 156 c.p
6420 del 1981 ;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981
La costituzione dell'intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n.
Cass., Sez. U., n. 6420 del 1981
Cass. n. 12894/2013
Cass. n. 24686/2014
Cass. n. 24453/2017
Cass. 41967/2021
Court dismisses appeal as procedurally inadmissible due to failure to file within the statutory twenty-day deadline.
Cass. 22092/2019
Cass. n. 252/2001
22092/2019 ; Cass. n. 252/2001 e Cass.
Cass. 26529/2017
252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass.
Cass. Sez. 6 - 5, n. 8728 del 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 2604 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto Da Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, -ricorrente non costituito- Contro Luigi Cantore rappresentato e difeso, in forza di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso, dall'Avv.to Gianluca Calderara e dall'Avv.to Cesare Glendi elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma Via Alberico II, n. 33; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Liguria n. 326/04/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016, all'esito del quale la controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, in data 30 novembre 2021 notificava a Luigi Cantore ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 326/04/2021, pronunciata nel giudizio di impugnazione di cartella di pagamento.

Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 31.01.2022, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell'intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981 ;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vi gono apposite e separate norme (Cass.n. 12894/2013, n. 24686/2014 ; n. 24453/2017;

Cass. 41967/2021). Il controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019 ; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass. 41967/2021). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.

Sez. 6 - 5, n. 8728 del 2022),. • ,•1 - 42_ i„,„-g_ <

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.000,00 per compensi- con distrazione agli Avv.ti Gianluca Calderara e Cesare Glendi dichiaratisi antistatari- oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge. Rom