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Ordinanza — n. 32343/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax commission ruling for failure to verify specific defense reasons regarding harmonized VAT rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32343/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision, ordering the lower court to be quashed and remanded. The court found the lower court erred by merely stating that the taxpayer's potential defense arguments were not preposterous without concretely identifying those specific arguments. The decision rests on the principle that for harmonized taxes like VAT, the tax authority must verify the taxpayer's 'resistance' by ensuring they actually presented concrete grounds for defense, rather than accepting a generic claim that arguments were not frivolous.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000; Art. 2697 cod. civ.: For harmonized taxes, the administrative authority must respect the taxpayer's internal procedural hearing, and the tax court must verify the taxpayer's concrete resistance by requiring specific arguments rather than accepting generic assertions of non-preposterousness.

Parole chiave

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harmonized taxes internal procedural hearing taxpayer resistance concrete defense arguments VAT harmonization tax court review procedural rights sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000
6480 del 2022); in tema di impugnazione di diniego di rimborso IVA, sussiste l'obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedinnentale, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della I.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Infatti, l'inammissibilità prevista in ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura, si ha solo in caso di omesso esame di fatti decisivi ex art.
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7724 del 2022
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 7724 del 2022), mentre nel caso di specie il ricorso censura una violazione di legge ex art.
Cass. n. 28833 del 2021
Cass. n. 6480 del 2022
24823 del 2015; Cass. n. 6480 del 2022); in tema di impugnazione di diniego di rimborso IVA, sussiste l'obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedinnentale, ai sensi dell'art.
Cass. n. 27420 del 2018
15-09-2022 -4- come VIVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (Cass. n. 27420 del 2018; Cass.
Cass. n. 20036 del 2018
Cass. n. 701 del 2019
a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto del contraddittorio (Cass. n. 701 del 2019; Cass.
Cass. n. 18413 del 2021
701 del 2019; Cass. n. 18413 del 2021; Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24617-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ( C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FALLIMENTO GLPBAL DISTRIBUTION SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. CALAMATTA 27, presso lo studio dell'avvocato GRECO LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato CHIUSOLO MARIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1877/25/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata 1'01/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la società contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP relativo al periodo di imposta 2015; La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente con riferimento all'IVA perché le ragioni che la società avrebbe potuto esporre in sede precontenziosa prima dell'atto di accertamento non appaiono manifestamente pretestuose in considerazione degli scritti difensivi e della documentazione prodotta dal contribuente in sede di giudizio e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate, evidenziando l'assenza del contraddittorio endoprocedimentale.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 nonché 2697 cod. civ. in quanto la sentenza impugnata non ha Ric. 2021 n. 24617 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- indicato quali ragioni in concreto il contribuente avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio così da poter lamentare una violazione del diritto di difesa. Va preliminarmente disattesa l'eccezione, contenuta nel controricorso e ribadita nella memoria, secondo cui l'Agenzia avrebbe proposto il ricorso per cassazione pur trovandosi in presenza di due giudicati conformi: la sentenza n. 532/01/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, e quella n. 1877/25/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Campania in cui entrambe le Commissioni Tributarie erano pervenute alla stessa decisione fondata sulla stessa motivazione.

Infatti, l'inammissibilità prevista in ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura, si ha solo in caso di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7724 del 2022), mentre nel caso di specie il ricorso censura una violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Va altresì preliminarmente disattesa l'eccezione, contenuta nel controricorso e ribadita nella memoria, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per violazione del combinato disposto degli artt. art.366, comma 1, n. 4 c.p.c. e 360 bis comma 1 n. 1 c.p.c., e del principio di tassatività e specificità dei motivi.

Infatti, secondo Cass. SU n. 23745 del 2020 e Cass. n. 18998 del 2021, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata: nella specie ciò è avvenuto perché il ricorrente lamenta la violazione di specifiche norme di legge (artt. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 nonché 2697 cod.

Ric. 2021 n. 24617 sez. MT - ud. 15-09-2022 -3- civ.), esaminandone il contenuto precettivo e confrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, spiegando chiaramente che la sentenza impugnata non avrebbe indicato quali ragioni in concreto il contribuente avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio così da poter lamentare una violazione del diritto di difesa. Nel merito, il motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte: in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass.

SU n. 24823 del 2015; Cass. n. 6480 del 2022); in tema di impugnazione di diniego di rimborso IVA, sussiste l'obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedinnentale, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento negativo sia stato preceduto da una richiesta di documenti da parte dell'amministrazione finanziaria e non da una verifica o da un accesso, trattandosi comunque di attività idonea a produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente sotto il profilo del disconoscimento di un credito verso l'amministrazione finanziaria (Cass. n. 28833 del 2021;

Cass. n. 6480 del 2022); in tema di accertamento, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 non opera nell'ipotesi di accertamenti cd. a tavolino, salvo che riguardino tributi "armonizzati" Ric. 2021 n. 24617 sez. MT - ud. 15-09-2022 -4- come VIVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (Cass. n. 27420 del 2018; Cass. n. 6480 del 2022); in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini cd. "a tavolino", il contraddittorio endoprocedimentale ove l'accertamento attenga a tributi "armonizzati": la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass. n. 20036 del 2018;

Cass. n. 6480 del 2022); la prova di "resistenza" è necessaria, per i tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto del contraddittorio (Cass. n. 701 del 2019; Cass. n. 18413 del 2021; Cass. n. 6480 del 2022). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove, limitandosi ad evidenziare nella parte in diritto la mancata instaurazione di un contraddittorio endoprocedinnentale e riportando acriticamente nella parte in fatto che trattasi di IVA e che la Commissione Tributaria Provinciale ha affermato che le ragioni che la società avrebbe potuto esporre in sede precontenziosa prima dell'atto di accertamento non appaiono manifestamente pretestuose in considerazione degli scritti difensivi e della documentazione prodotta dal contribuente in sede di giudizio, senza preoccuparsi di approfondire in concreto quali fossero le suddette ragioni che la parte Ric. 2021 n. 24617 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -5- contribuente avrebbe potuto esporre, non ha tenuto nella dovuta considerazione che per i tributi armonizzati - quale è nella specie VIVA - la valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale va effettuata alla luce della cd. prova di resistenza e che quindi avrebbe dovuto verificare se il contribuente avesse assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non avesse proposto un'opposizione meramente pretestuosa. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione