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Ordinanza — n. 32319/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal as generic and lacking specific factual comparison with lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32319/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible in camera without a full hearing. The appellant argued for refugee status based on violence in Nigeria and lack of integration, while the Ministry of Interior submitted only a procedural note. The court rejected the claims because the arguments were too generic and failed to specifically confront the detailed factual findings of the lower court regarding the appellant's family ties and economic situation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ.; Art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/98; Art. 32, commi 3 e 9, d.lgs. n. 25/09: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the factual findings of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds asylum status refugee protection factual confrontation protezione internazionale intervento nel diritto internazionale pubblico domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ.
Art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/98
25/09 (primo motivo), e nuovamente l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/98 (terzo motivo), sono difatti inammissibili, perché generici, in quanto non si confrontano Ric.
Art. 32, commi 3 e 9, del d.lgs. n. 25/09
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28532-2021 proposto da: MICHAEL BENSON PATIENCE, domiciliatosi in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE ONORATO, MARIA PAOLA CABITZA; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliatosi in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -resistente - contro PROCURA DELL REPUBBLIA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI; Ric. 2021 n. 28532 sez.

M1 -ud. 18-10-2022 -2- -intimata - avverso la sentenza n. 429/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 29/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO. per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari, depositata in data 29 settembre 2021. Rilevato che: - è impugnata per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, con cui è stato negato che alla ricorrente Patience Michael Benson potesse essere riconosciuto lo status di rifugi ato ed è stato altresì escluso che ella potesse essere ammessa alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria; - il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi; - Il Ministero si è limitato a depositare un atto denominato “nota per la partecipazione all’udienza pubblica”; - è stata formulata proposta di definizione - per inammissibilità-in camera di consiglio ex art. 380- bis , co. 1, cod. proc. civ.

Considerato che: - il ricorso è inammissibile, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate con la proposta; - il primo e il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché relativi alla medesima censura, coi quali lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/98 e 32, commi 3 e 9, del d.lgs. n. 25/09 (primo motivo), e nuovamente l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/98 (terzo motivo), sono difatti inammissibili, perché generici, in quanto non si confrontano Ric. 2021 n. 28532 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -3- con le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, in cui si legge che «l’appellante non ha indicato alcun fattore di vulnerabilità personale o di mancata tutela di diritti nel proprio Paese», giacché non «può apprezzarsi una significativa integrazione nel tessuto socio economico italiano giacché dalle dichiarazioni della stessa appellante risulta che la stessa nello Stato d’origine ha le figlie, la madre ed i fratelli e a Kano aveva un’occupazione lavorativa mentre in Italia non ha legami familiari ed è priva di stabile occupazione (“faccio volontariato attraverso il comune di Sassari e poi faccio lavoretti saltuari”)». - altrettanto generico è il secondo motivo di ricorso , col quale si lamenta l’omessa valutazione di fatti decisivi concernenti le situazioni di violenza in Nigeria, senza nemmeno specificare quali. - nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric