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Ordinanza Interlocutoria — n. 32298/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 32298/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32298/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20261-2021 proposto da: OMOMIDUE OSHE MICHAEL, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ENNIO MACCIONI; -ricorrente - contro PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI; -intimato- avverso l'ordinanza n. 259/2021 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARI, depositata il 28/06/2021; Sez. VI–RG 20261/2021 camera di consiglio8.9.2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 32298/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 259/2021 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARI, depositata il 28/06/2021; Sez. VI–RG 20261/2021 camera di consiglio8.9.2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano allontanamento malgrado rischio di persecuzione aiuto all'evasione di detenuti motivi soggettivi successivi alla fuga sparizione forzata partenza illegale
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20261-2021 proposto da: OMOMIDUE OSHE MICHAEL, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ENNIO MACCIONI; -ricorrente - contro PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI; -intimato- avverso l'ordinanza n. 259/2021 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARI, depositata il 28/06/2021; Sez. VI–RG 20261/2021 camera di consiglio8.9.2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. LA CORTE RILEVA1. ― E’ i mpugnat o per cassazione il provvedimento del Giudice di pacedi Cagliari con cui è stata respinta l’opposizione proposta da Omomidue Oshe Michaelavverso il provvedimento prefettizio emesso nei confronti del medesimo. 2. ― I motivi di ricorso sono due . L’ Amministrazione prefettizia non ha rassegnato difese. 3. ― Il primo motivo denuncia la motivazione omessa, carente e insufficientesu fatti e questioni decisiv i ai fini del giudizio . Lamenta il ricorrente che il Giudice di pace abbia omesso di esaminare le proprie deduzioni difensive, avendo egli «eccepito in caso di espulsione e rimpatrio in Nigeria, il rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona,se non una condanna certa a morte, in quanto in Nigeria vige la pena di morte, essendo scappato dalle forze armate nigeriane, in cui prestava servizio, per aderire alla rivolta scoppiata in Nigeria nel Delta State, dove è sempre vissuto».

E ricordato, inoltre, che il ricorrente aveva prospettato i rischi correlati alla situazione di violenza generalizzata esistentenel paese di rimpatrio. Col secondo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 27, comma 1 bis, e 35 bis, comma 9, d.lgs. n. 25/2008 per non essere stata accertata la fondatezza delle domande proposte attraverso l’esercizio dei poteri istruttori spettantial giudice. Si sostiene che, in presenza di dubbi sulle affermazioni del ricorrente, il Sez. VI–RG 20261/2021 camera di consiglio8.9.2022 Giudice di pace avrebbe dovuto avvalersi dei poteri istruttori officiosiche gli competevano. 4.

― Il Collegio dà atto non prospettarsi, con riguardo ai motivi di ricorso proposti, quell’evidenza decisoria che consente la definizione del giudizio avanti alla Sezione filtro. Si impone, così, il rinvio della causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone che il ricorso sia trattato in pubblica udienza presso la prima sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio