Civil court suspended due to pending criminal case dismissed; parallel proceedings required for autonomous fact-finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order suspending the civil auction dispute pending the outcome of a criminal trial regarding the artwork's authenticity. The plaintiff argued that the civil contract resolution depended on the criminal finding of forgery, while the defendant contended that the two proceedings were independent. The court rejected the suspension because the civil remedy for breach of contract is not legally tied to the criminal offense of forgery, and the parties in the two trials do not overlap.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 c.p.c.; Art. 75 c.p.p.: The suspension of civil proceedings pending criminal judgment is permitted only if substantive law links the civil legal effect to the criminal offense, ensuring the criminal verdict has binding force in the civil suit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7906/2022 R.G. proposto da : MIZAR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato BERNARDI GIUSEPPE (BRNGPP52L01A662C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SOUTH TYROL SERVICE S.A.S. DI STEFANO CONSOLATI C., elettivamente domiciliato in BOLZANO VIA ORAZIO 49, presso lo studio dell’avvocato CORAN FRANCESCO (CRNFNC63H01A952F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MASSAIOLI MARTA, elettivamente domiciliato in MILANO GALLERIA DEL CORSO 1 C/O STUDIO BURREAU PLATTNER, presso lo studio dell’avvocato PLATTNER PETER KARL NORBERT (PLTPRK69L02F132D) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARATA FILIPPO (RTAFPP82S07F205U), FIGINI MATTEO (FGNMTT76L11D969H) -controricorrente- nonchè contro CONSOLATI STEFANO -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BOLZANO n. 1444/2021 depositata il13/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. Rilevato: che la Mizar S.r.l. propone regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanza depositata il 13 febbraio 20 22 dal Tribunale di Bolzano; che la stessa Mizar aveva convenutodinanzi al Tribunale di Bolzano la società South Tyrol Service S.A.S. di Stefano Consolati C., nonché il Consolati in proprio, assumendo di aver partecipato ad un’asta - organizzata dalla casa d’aste “Bozner Kunstauktionen” di proprietà della South Tyrol Service - aggiudicandosi l’opera d’arte “Ishtar” dell’autore Gino De Dominicis per il prezzo di € 21.900,00, comprensiva dellacommissione della Casa d’Aste; che, successivamente, l’opera era stata sequestrata, in esecuzione del decreto del 22.07.2019 emesso nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano, e ritenuta falsa dal consulente del P.M., sicché la Mizar aveva chiestola risoluzione del contratto per inadempimento e, in via subordinata, il suo annullamento, nonché -in ogni caso – il risarcimento dei danni ; che, costituendosi, i convenuti avevano chiesto l’estensione del contraddittorio nei confronti di tale Massaioli, in quanto la casa d’aste avrebbe agito in qualità di mandataria senza rappresentanza, nonchéla sospensione del giudizio ai sensi dell’art.295 c.p.c. sino alla definizione del procedimento penale a carico della stessa Massaiol i, avente ad oggetto la “falsità” dell’opera oggetto di causa; che il giudice adito aveva autorizzato la chiamata in causa ed, in esito alla costituzione della terza chiamata, aveva disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c.
“sino alla decisione del Tribunale di Bolzano in sede penale”, giacché l’eventuale accertamento di falsità dell’opera sarebbe stato presupposto necessario ai fini della richiesta di parte attrice; Considerato: che il ricorso è affidato ad una serie articolata di censure; che la ricorrente afferma che l’art. 295 c.p.c. non sarebbe di regola applicabile ai rapporti tra giudizio civile e quello penale: l’unica eccezione sarebbe costituita dall’azione civile proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza di condanna, laddove, nella specie, Mizar s.r.l. non si era costituita parte civile nel procedimento penale a carico della Massaioli, nei confronti della quale non ha neppure avanzato pretese nel giudizio civile; che, sotto diverso profilo, la sospensione necessaria oper erebbe solo nel caso di identità delle parti processuali e di oggetto, sicché, in mancanza di identità delle parti, non potrebbe neppure esser vi pregiudizialità in senso giuridico: nel giudizio penale, non si era costituita parte civile né Mizar s.r.l. né il Consolati in persona.
Inoltre, mancando in atti la comparsa di costituzione di parte civile, neppure avrebbe potutoritenersi provata l’identità di oggetto tra le domande proposte da South Tyrolin sede civile e in quella penale. Anzi, avrebbe potutoragionevolmente presumersi che esse fossero diverse, posto che nel giudizio civile South Tyrol aveva proposto una domanda di manleva e non quella risarcitoria, tipica della parte civile; che, infine, la sospensione necessaria oper erebbe quando il fatto - reato venga ad investire direttamente uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto del giudizio civile, occorrendo che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato oggetto di imputazione nel giudizio penale: i convenuti e la terza chiamata non avrebbero allegato né tanto meno documentato quali sarebbero i reati oggetto di imputazione, né essi sono individuati nell’ordinanza di sospensione; che South Tyrol Service S.a.s. di Stefano Consolati C. e Stefano Consolati hannoresistito, con memoria ex art. 47 c.p.c. ; che i resistenti hanno rilevato come, riguardo all’esistenza del procedimento penale, in mancanza di contestazioni avversarie, avrebbero a buon diritto ritenuto superfluo provare fatti che processualmente erano da considerarsi come dati per pacifici in quanto non contestati: la ricorrente, dunque, non avrebbe potuto lamentare mancanza di prova di fatti che la stessa avrebbe avuto l’onere di contestare, in modo da mettere le altre parti in condizioni di provare i fatti oggetto di contestazione; che l’esito del procedimento penale sarebbe stato in grado di determinare l’esito anche del procedimento civile: nell’ipotesi, infatti, in cui al termine del procedimento penale dovesse essere accertata la falsità dell’opera, la cui autenticità è stata garantita dalla stessa imputata, la stessa sarebbe oggetto di confisca e successiva distruzione, del tutto a prescindere dalla responsabilità della Massaioli, non potendo essere consentita la vendita di un’opera contraffatta; che il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso; che la Massaioli ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G.; che le doglianze della ricorrente sono fondate; che, n ell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti (Sez. 6 - 3, n. 26863 del 22 dicembre 2016); che questo Collegio ritiene di dover dare continuità a quella giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui “la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile.
Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale." (Sez. 6-2, n.18202 d e l l'11 luglio 2018 ; Sez. 6 - 3, n. 18918 del 15 luglio 2019); che, nella specie, l’effetto giuridico dedotto (la risoluzione del contratto per inadempimento) non è normativamente collegata alla commissione del reato da parte della Massaioli, la quale non ha avuto alcun rapporto diretto con l’odierno ricorrente; che, inoltre le parti dei due giudizi non sono coincidenti, giacché la Mizar, che ha promosso il processo civile, non è parte civile del procedimento penale; che in definitiva, dunque, l’ordinanza di sospensione ritualmente impugnata deve essere annullata ed il giudizio r.g.n. 1444/2021 pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Bolzano de ve essere riassunto; che le spese del presente giudizio verranno regolate al definitivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzio