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Ordinanza — n. 32255/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders withdrawal costs borne by appellants under CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32255/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellants' formal withdrawal of the case. Although the lower court had rejected the workers' claim for coordination indemnity due to lack of required tenure and selection criteria, the procedural outcome was driven by the appellants' voluntary abandonment of the litigation. Consequently, the court ordered the withdrawing parties to compensate the opposing party for the litigation expenses incurred.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: Upon withdrawal of a cassation appeal, the judgment is extinguished, and the withdrawing party bears the litigation costs unless otherwise agreed.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of litigation litigation cost compensation Civil Procedure Code voluntary desistance diritto all'indennità di disoccupazione prestazioni d'invalidità dell'assicurato riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
tuttavia, non constando accettazione, deve decidersi sulle spese (art. 391, u.c., c.p.c.), che peraltro si ritiene giustificato compensare, alla luce della desistenza, in evidente adesione alla proposta del relatore, a opera delle parti ricorrenti.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30823/2021 proposto da: TROPIANO GIUSEPPE, GAMBUZZA CLAUDIO, FLORIDDIA CORRADO, FRONTE MARIA, LAMESA GIUSEPPE, FLORIDDIA CONCETTA, ADERNO’ CARMELA, CAVALLO MARIA TERESA, GENEROSI FELICIA, MALFA GAETANA, MORALE NELLA, rappresentati e difesi dall’Avv. MASSIMO ROMANO ed elettivamente domiciliati in Roma, via A. Fogazzaro 74, presso lo studio dell’Avv. ANDREA CARAFA -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA, rappresentato e difeso dall’avv. LUIGI BORGIA e domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 288/2021, pubblicata il 27.4.2021, NRG 20/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/7/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d’Appello di Catania, riformando la pronuncia del Tribunale di Siracusa, ha rigettato la domanda dei ricorrenti meglio indicati in epigrafe con cui essi, inquadrati nei livelli D o DS della sanità, avevano chiesto riconoscersi, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa (di seguito, ASP) l’indennità di coordinamento;

2. la Corte territoriale riteneva che i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare, come non era avvenuto, il possesso dei requisiti (anzianità; svolgimento favorevole delle apposite selezioni) richiesti dal CCNL e dai CCI regolativi dell’emolumento rivendicato, soggiungendo altresì che le allegazioni svolte erano del tutto inidonee ad attestare un‘attività di coordinamento;

3. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso della ASP;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.;

5. la ASP ha depositato memoria, mentre i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia; CONSIDERATO CHE 1. L’atto di rinuncia al ricorso è stato notificato alla controparte, il che comporta l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;

2. tuttavia, non constando accettazione, deve decidersi sulle spese (art. 391, u.c., c.p.c.), che peraltro si ritiene giustificato compensare, alla luce della desistenza, in evidente adesione alla proposta del relatore, a opera delle parti ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma