Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders compensation for costs by withdrawing parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished following the withdrawal of the lawsuit by the plaintiffs. Although the lower court had rejected the workers' claim for coordination indemnity due to lack of required tenure and selection criteria, the procedural outcome hinged on the plaintiffs' voluntary abandonment of the case. Consequently, the court ordered the withdrawing parties to compensate the opposing side for the litigation expenses incurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the applicant extinguishes the proceedings, and the withdrawing party bears the costs of the legitimacy trial unless otherwise agreed.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30267/2021 proposto da: BIANCA SALVATORE, GERVASO SEBASTIANO, ORTISI ROBERTO, MUSSO MASSIMO, RUMA MARIA ALFINA, rappresentato e difeso dall’Avv. MASSIMO ROMANO ed elettivamente domiciliati in Roma, via A. Fogazzaro 74, presso lo studio dell’Avv. ANDREA CARAFA -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA, rappresentato e difeso dall’avv. LUIGI BORGIA e domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, pubblicata il 20.4.2021, NRG 125/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/7/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d’Appello di Catania, riformando la pronuncia del Tribunale di Siracusa, ha rigettato la domanda dei ricorrenti meglio indicati in epigrafe con cui essi, inquadrati nei livelli D o DS della sanità, avevano chiesto riconoscersi, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa (di seguito, ASP) l’indennità di coordinamento;
2. la Corte territoriale riteneva che i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare, come non era avvenuto, il possesso dei requisiti (anzianità; svolgimento favorevole delle apposite selezioni) richiesti dal CCNL e dai CCI regolativi dell’emolumento rivendicato, soggiungendo altresì che le allegazioni svolte erano del tutto inidonee ad attestare un‘attività di coordinamento;
3. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso della ASP;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.;
5. la ASP ha depositato memoria, mentre i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia; CONSIDERATO CHE 1. L’atto di rinuncia al ricorso è stato notificato alla controparte, il che comporta l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;
2. tuttavia, non constando accettazione, deve decidersi sulle spese (art. 391, u.c., c.p.c.), che peraltro si ritiene giustificato compensare, alla luce della desistenza, in evidente adesione alla proposta del relatore, a opera delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma,