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Ordinanza — n. 32192/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on false odometer claim due to insufficient evidence of actual mileage. The court rejected the argument that a 32,500 km difference proved 300,000 km total. The appeal was dismissed because the lower court's finding of insufficient proof was not arbitrary. The court upheld the first-instance judgment against the buyer's claim. The decision emphasizes the high burden of proof for hidden defects. The ruling clarifies that minor discrepancies do not constitute fraud. The court found the evidence insufficient to support the plaintiff's allegations. The judgment affirms the principle of free evaluation of evidence. The case concerns civil liability for vehicle defects. The outcome favors the seller against the buyer's claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32192/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Autotrasporti Mantovan against the first-instance judgment. The buyer alleged the car had 300,000 km when only 133,500 km were shown, while the seller admitted buying it at 166,000 km. The Court rejected the claim that the 32,500 km difference proved the vehicle had reached 300,000 km, stating the lower court's assessment of insufficient evidence was not arbitrary. Consequently, the appeal was rejected, and the buyer was ordered to pay the appellant's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 24, 111 Cost.: The court's free evaluation of evidence prevails, and a discrepancy in mileage figures does not automatically prove fraud without corroborating proof of the actual higher mileage.

Parole chiave

Generato dall'IA
false odometer reading hidden vehicle defect burden of proof free evaluation of evidence civil liability for fraud appellate review standard mileage discrepancy spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 24 Cost.
1495 c.c., l'inammissibilità del giuramento estimatorio ex art. 241 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 345 c.p.c.
Il primo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e il secondo violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. Ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata, nell'affermare che "il documento n.
Art. 1495 c.c.
Avverso la sentenza proponeva appello la Ferrari Auto Lux s.r.I., deducendo la decadenza della garanzia ex art. 1495 c.c., l'inammissibilità del giuramento estimatorio ex art.
d.P.R. n. 115/2002
13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 1495 c.c
Avverso la sentenza proponeva appello la Ferrari Auto Lux s.r.I., deducendo la decadenza della garanzia ex art. 1495 c.c., l'inammissibilità del giuramento estimatorio ex art.
art. 241 c.p
1495 c.c., l'inammissibilità del giuramento estimatorio ex art. 241 c.p.c.
art. 380-bis c.p
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 27313/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8365-2018 proposto da: AUTOTRASPORTI MANTOVAN SNC DI MANTOVAN GERARDO & C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO ALBANESE 61/C, presso i signori GELOLDI e AMOROSO, rappresentata e difesa dall'avvocato FERNANDO AMOROSO; - ricorrente - contro IMMOBILIARE 36 SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI 34, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO AURELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO MANCINI; - controricorrente - nonché FERRARI AUTO LUX SRL e TOMASI MARCO; - intimati - avverso la sentenza n. 1553/2017 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 13/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Con atto di citazione dell'Il aprile 2011 la società Autotrasporti Mantovan s.n.c. conveniva in giudizio la società Ferrari Auto Lux s.r.I., chiedendo la condanna di quest'ultima alla riduzione del prezzo e/o al risarcimento del danno, deducendo di aver acquistato dalla società convenuta un'autovettura il cui chilometraggio era stato falsato (il contachilometri segnava 133.500 km percorsi, quando invece era risultato che ne avesse percorsi non meno di 300.000). Costituitasi in giudizio, la Ferrari Auto Lux s.r.l. chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Audi Zentrum Bologna s.p.a., deducendo di avere acquistato a sua volta l'autovettura oggetto di causa da tale società, alla quale soltanto si doveva imputare la contraffazione del contachilometri.

La Audi Zentrum Bologna chiedeva la chiamata in causa del proprio venditore Marco Tomasi, il quale eccepiva la propria estraneità ai fatti, da imputarsi esclusivamente alla Ferrari Auto Lux. Il Giudice di Pace di Sassuolo, con sentenza n. 220/2013 - dopo aver deferito al legale rappresentante della Autotrasporti Mantovan il giuramento estimatorio sulla quantificazione dei danni sofferti in seguito all'alterazione del contachilometri - Ric. 2018 n. 08365 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -2- condannava la Ferrari Auto Lux al pagamento di euro 2.700 in favore della società attrice.

2. Avverso la sentenza proponeva appello la Ferrari Auto Lux s.r.I., deducendo la decadenza della garanzia ex art. 1495 c.c., l'inammissibilità del giuramento estimatorio ex art. 241 c.p.c. e l'omesso accertamento della responsabilità concorrente di Audi Zentrum Bologna. Con sentenza 13 settembre 2017, n. 1553, il Tribunale di Modena, preliminarmente dichiarata la contumacia di Marco Tomasi, accoglieva l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'infondatezza delle domande avanzate da Autotrasporti Mantovan.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la società Autotrasporti Mantovan s.n.c. di Mantovan Gerardo & c. Resiste con controricorso la Immobiliare 36 s.p.a. (già Audi Zentrum Bologna s.p.a.). L'intimata Ferrari Auto Lux s.r.l. non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. Con provvedimento n. 20796/2019 questa Corte, constatato che dal fascicolo non risultava l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso a Marco Tomasi e ravvisata la necessità di acquisire il fascicolo d'ufficio dei pregressi gradi di merito, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso a Marco Tomasi e l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dei due gradi di merito. Con successivo provvedimento n. 35868/2021 questa Corte, evidenziato che la società ricorrente aveva tempestivamente provveduto alla rinnovazione, ma che era stato acquisito unicamente il fascicolo di secondo grado, ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Ric. 2018 n. 08365 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -3- CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. I primi due motivi sono fra loro strettamente connessi. Il primo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e il secondo violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. Ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata, nell'affermare che "il documento n. 9 non risulta fra quelli depositati nel giudizio di primo grado", non considera che all'udienza del 21 novembre 2012 il difensore della ricorrente aveva dichiarato di depositare copia del decreto di citazione a giudizio a carico di Filipide Ferrari e Matteo Ferrari e che la predetta documentazione, succintamente denominata "decreto citazione a giudizio", riguarda in realtà gli atti delle indagini preliminari (i verbali di interrogatorio delle persone informate sui fatti, "dal tenore assolutamente confermativo della tesi del ricorrente"), composti da 17 fogli e inseriti nel fascicolo di parte attrice e numerati "doc. 9"; l'udienza del 21 novembre 2012 costituiva il primo momento utile per effettuare il deposito avendo Mantovan, quale persona offesa, ricevuto la notificazione della citazione a giudizio alla fine di settembre 2012.

La censura, svolta nel primo motivo sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, è riproposta nel secondo motivo sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto il giudice d'appello, nell'affermare che il deposito dei suddetti documenti è stato tardivamente effettuato in secondo grado, non ha appunto considerato che i medesimi erano stati depositati in primo grado. I due motivi non possono essere accolti. Dall'esame del fascicolo risulta che effettivamente i documenti sono presenti nel fascicolo di parte di primo grado, identificati con il n. 9;

Ric. 2018 n. 08365 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -4- l'indicazione appare però aggiunta a mano nell'elenco, elenco in cui vi è unicamente un timbro che reca la data 8 giugno 2011, data precedente a quella in cui - secondo la deduzione della ricorrente - sarebbe avvenuto il deposito. Al riguardo va ricordato che "l'art. 74 disp. att. c.p.c. riserva solo al cancelliere il potere di certificare, con la sua sottoscrizione, la effettiva presenza nel fascicolo di parte dei documenti elencati nell'indice per cui (..) ne consegue che la mancanza della firma del cancelliere in calce all'indice dei documenti prodotti, anche se non rende irrituale la produzione, determina, in caso di contestazione, la necessità, per la parte interessata, di fornire, sia pure solo indirettamente e anche attraverso il comportamento della controparte, la prova della produzione dei documenti di cui intende avvalersi" (Cass. n. 27313/2018).

Al contrario la stessa ricorrente - cfr. p. 5 del controricorso ove si riporta un estratto della sua comparsa conclusionale in appello - ha detto che "è vero che i verbali di interrogatorio dei carabinieri non sono stati prodotti nel giudizio di primo grado", "la produzione documentale, doc. 9, [è] sopravvenuta soltanto in questo giudizio di appello". L'affermazione del giudice d'appello, secondo cui i documenti riflettenti gli atti delle indagini preliminari svolte nel giudizio penale dovevano ritenersi prodotti solo in allegato alla comparsa costitutiva del giudizio di appello, è pertanto affermazione rispetto alla quale non è stato omesso un fatto decisivo e che non viola il disposto dell'art. 345 c.p.c.

2. Il terzo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost." per avere il giudice d'appello ritenuta non raggiunta "alcuna prova sufficiente del fatto costitutivo [..] del vizio non apparente di un numero notevolmente maggiore di chilometri Ric. 2018 n. 08365 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -5- percorsi dall'autoveicolo compravenduto.. rispetto a quelli indicati dalla venditrice" a fronte della stessa ammissione da parte di Ferrari Autolux di avere acquistato l'autovettura con un chilometraggio indicato di 166.000 chilometri.

Il Collegio ritiene che il motivo non possa essere accolto. Ad avviso della ricorrente il giudice d'appello avrebbe violato le disposizioni in tema di valutazione delle prove e il principio di non contestazione, in quanto dalle stesse ammissioni della venditrice risulterebbe che questa aveva acquistato l'autovettura con un chilometraggio indicato di 166.000 chilometri, superiore di 32.500 chilometri ai 133.500 da essa indicati all'acquirente. In realtà, il fatto costitutivo posto dalla ricorrente alla base della sua domanda era quello di un chilometraggio effettivo, al momento della vendita, di almeno 300.000 chilometri, fatto che il giudice d'appello non ha - in base al proprio prudente apprezzamento - ritenuto provato, avendo evidentemente reputato che l'eventuale differenza di soli 32.500 chilometri fosse insufficiente a provare un chilometraggio di oltre 300.000 chilometri.

II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della Ric. 2018 n. 08365 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -6- controricorrente che liquida in euro 2.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma de