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Ordinanza — n. 32189/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court order due to automatic process interruption caused by sole lawyer's death.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32189/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court accepted the appeal against a first-instance order regarding legal fees. The appellant argued the proceedings were invalid because her sole lawyer, Luigi Albanese, died on November 25, 2020, which automatically interrupts the process. The court ruled that the death of the sole defender triggers an automatic interruption, rendering subsequent acts null and void, and thus quashed the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 298, 299, 301, 304 c.p.c.; Art. 111, comma 2°, e 24 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: The death of the sole defender automatically interrupts the proceedings, causing nullity of any subsequent acts and requiring a new trial.

Parole chiave

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automatic process interruption death of sole defender nullity of subsequent acts legal fees dispute procedural nullity diritto a un difensore spese di difesa onorari legali

Disposizioni normative citate

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Art. 298 c.p.c.
Art. 299 c.p.c.
Art. 301 c.p.c.
Art. 304 c.p.c.
Art. 111, comma 2°, Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
111, comma 2°, e 24 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata sul rilievo che la stessa era stata pronunciata all'esito di un giudizio che, in realtà, avrebbe dovuto essere automaticamente interrotto a fronte del decesso, in data 25/11/2020, dell'avv.
Art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
Art. 372 c.p.c.
6-2, CC del 7 luglio 2022 prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c. (Cass.
art. 372 c.p
6-2, CC del 7 luglio 2022 prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31326/2021
Cass. n. 10006 del 2020
(Cass. n. 10006 del 2020, in motiv.;
Cass. n. 790 del 2018
Cass. n. 790 del 2018; Cass.
Cass. n. 28846 del 2018
790 del 2018; Cass. n. 28846 del 2018; Cass.
Cass. n. 21002 del 2017
28846 del 2018; Cass. n. 21002 del 2017).
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso 31326/2021 proposto da: VELEZ ANGELA, rappresentata e difesa dagli Avvocati GIUSEPPE POMPEO PINTO per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro TERZULLI LEONARDO; - intimato — avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE DI TRANI depositata il 27/10/2021; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO, nell'adunanza in camera di consiglio del 7/7/2022. FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, resa in composizione collegiale, ha accolto la domanda, proposta con ricorso a norma degli artt. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis ss c.p.c., con la quale, in data 24/9/2019, l'avv.

Leonardo Terzulli aveva chiesto la condanna di Angela Velez al pagamento del compenso maturato per l'opera professionale da lui prestata in sede giudiziale in favore della stessa. 1.2. Il tribunale, in sostanza, ha ritenuto che, incontroversa la prestazione dell'opera professionale da parte dell'istante, era rimasta del tutto sfornita di prova l'eccezione della Velez di aver già soddisfatto il credito al relativo compenso azionato dall'avv. Terzulli. 1.3. Angela Velez, con ricorso notificato il 17/12/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell'ordinanza. 1.4.

L'avv. Terzulli è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 298, 299, 301 e 304 c.p.c., degli artt. 111, comma 2°, e 24 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata sul rilievo che la stessa era stata pronunciata all'esito di un giudizio che, in realtà, avrebbe dovuto essere automaticamente interrotto a fronte del decesso, in data 25/11/2020, dell'avv. Luigi Albanese, suo unico difensore. 2.2. Il motivo è fondato con assorbimento del secondo, proposto in via subordinata.

La morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, infatti, determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullità della sentenza d'appello (o, come nel caso in esame, dell'ordinanza pronunciata in unico grado dal tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011) può essere dedotta e provata per la Ric. 2021 n. 31326 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 10006 del 2020, in motiv.;

Cass. n. 790 del 2018; Cass. n. 28846 del 2018; Cass. n. 21002 del 2017).

3. Il ricorso dev'essere, pertanto, accolto e l'ordinanza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio al tribunale di Trani che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Trani che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Se