Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32177/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to incongruous citation of presumptive prescription articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32177/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant incorrectly cited articles on presumptive prescription. The lower court had already clarified that it applied the one-year short prescription under Article 2950 of the Civil Code, making the reference to presumptive prescription rules entirely incongruous. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits of the alleged violation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2950, 2954, 2959 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: An appeal citing a violation of presumptive prescription articles is inadmissible if the lower court explicitly applied the short statutory prescription, rendering the citation legally incongruous.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription short prescription presumptive inadmissible appeal incongruous citation Civil Code Italy intervenuta prescrizione forza di cosa giudicata materiale azione inibitoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2950 c.c.
Art. 2954 c.c.
Art. 2959 c.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 2950 c.c
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25272-2021 proposto da: MASTROMATTEO MARIA CESAREA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCREZIA PASOLINI; - ricorrente - contro LINETTI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 385, presso lo studio dell'avvocato CORDUA GIOVANNA, rappresentato e difeso dall'avvocato MINNUCCI MAURIZIO; - controricorrente - avverso il provvedimento n. 244/2021 del TRIBUNALE di RIMINI, depositato il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Maria Cesarea Mastromatteo ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 244/2021, che ha confermato l'accoglimento dell'opposizione di Claudio Linetti a decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere. Resiste con controricorso Claudio Linetti. CONSIDERATO CHE 1. L'unico motivo di ricorso denuncia "violazione degli artt.2950, 2954 e 2959 c.c. in relazione all'airt. 360, n. 3 c.p.c." per avere il Tribunale erroneamente applicato la disciplina della prescrizione presuntiva.

La denuncia è inammissibile. La ricorrente contesta al giudice d'appello di avere "erroneamente applicato la disciplina codicistica relativa alle prescrizioni presuntive", ma il Tribunale di Rimini, al quale era già stata sottoposta la censura rispetto alla pronuncia di primo grado, ha precisato che il Giudice di pace aveva "applicato il disposto di cui all'art. 2950 c.c. che stabilisce la prescrizione breve di un anno, così che il richiamo alle prescrizioni presuntive risulta del tutto incongruo", 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 25272 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -2-

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 1.200, di cui euro 200, per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione c