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Ordinanza — n. 32176/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against lower court's finding of non-existence of citation act due to missing lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32176/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the condominium's appeal against the Milan Tribunal's decision declaring the citation act non-existent. The lower court ruled the act invalid because it lacked a lawyer's signature, despite the signature appearing elsewhere to certify the power of attorney. The Court held that the act remains valid when the lawyer's signature, though not at the bottom, serves to certify the authenticity of the mandate and assume the demand's paternity.

Regesto Legislator

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Art. 362 c.p.c.; Art. 125, 156 c.p.c.; Art. 83 c.p.c.: The absence of a lawyer's signature does not render a legal act non-existent if the signature appears elsewhere to certify the authenticity of the mandate and assume the demand's paternity.

Parole chiave

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citation act non-existence lawyer signature requirement power of attorney certification procedural formalities Cassation appeal outcome opposizione legittimazione a contestare licenza diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 362 c.p.c.
53/1994 - l'originale del ricorso rilevante ai sensi dell'art. 362 c.p.c.
Art. 125 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
Art. 83 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. I due motivi sono manifestamente fondati.
d.m. 22/2021
07-07-2022 -2- certificata, attestandone la conformità, quando invece - in ossequio alle disposizioni di cui al d.m. 22/2021, all'art.
art. 221, comma 5 del d.l. 34/2020
22/2021, all'art. 221, comma 5 del d.l. 34/2020, lette in combinato disposto con l'art.
art. 9, commi 1-bis e ter della I. 53/1994
34/2020, lette in combinato disposto con l'art. 9, commi 1-bis e ter della I. 53/1994 - l'originale del ricorso rilevante ai sensi dell'art.
art. 362 c.p
53/1994 - l'originale del ricorso rilevante ai sensi dell'art. 362 c.p.c.
art. 365 c.p
2233/2021", così rispettando quanto richiesto dall'art. 365 c.p.c.
art. 83 c.p
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8042/2006
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13026-2021 proposto da: CONDOMINIO DI MILANO VIA CASSINIS 13 -VIA GAGGIA 1- 1A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato ILARIA REZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PRIORE; - ricorrente - contro IMBERTI LEGNAMI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. CONTI ROSSINI 13 presso lo studio dell'avvocato IVAN CANELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati GREGIS MATTEO ANTONIO, RINALDI ANGELO; - controricorrente avverso la sentenza n. 2203/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Il Condominio di Milano via Cassinis 13 - via Gaggia 1-1/A ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2203/2021 che ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza non definitiva di primo grado del Giudice di pace di Milano, ha dichiarato l'inesistenza dell'atto di citazione in opposizione del ricorrente. Resiste con controricorso Imberti Legnami s.r.l. Memoria è stata depositata dal ricorrente; due memorie sono state depositate dalla controricorrente. La controricorrente ha formulato istanza di rimessione della causa alle sezioni unite di questa Corte, essendo la questione oggetto del ricorso questione di massima di particolare importanza.

Il Primo Presidente, con provvedimento depositato il 21 gennaio 2022, ha rigettato l'istanza considerando che dalla medesima non si desumono questioni di massima di particolare importanza, né contrasti nella giurisprudenza della Corte meritevoli di un intervento delle sezioni unite. CONSIDERATO CHE I. In via preliminare, vanno respinte le eccezioni sollevate dalla controricorrente.

1. Imberti Legnami ha anzitutto eccepito l'improcedibilità del ricorso per essere stato il medesimo depositato secondo modalità cartacee e non telematiche: il ricorrente, nell'iscrivere a ruolo la causa, si è limitato ad allegare la mera copia/stampa del ricorso e della relativa notifica a mezzo posta elettronica Ric. 2021 n. 13026 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -2- certificata, attestandone la conformità, quando invece - in ossequio alle disposizioni di cui al d.m. 22/2021, all'art. 221, comma 5 del d.l. 34/2020, lette in combinato disposto con l'art. 9, commi 1-bis e ter della I. 53/1994 - l'originale del ricorso rilevante ai sensi dell'art. 362 c.p.c.

è rappresentato dal file in formato .eml. La controricorrente osserva che, sebbene il d.m. n. 22/2021, che ha introdotto anche per il procedimento davanti alla Corte di cassazione il deposito telematico dei ricorsi, prospetti la mera facoltà di utilizzo dei sistemi telematici, tuttavia l'art. 9, commi 1-bis e ter della I. n. 53/1994, in relazione alle notifiche eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, impone che sia depositato con modalità telematiche l'originale delle ricevute di accettazione e consegna, originale rappresentato dal file in formato .eml, con la conseguenza che la stampa del ricorso e della relativa notificazione, pur se attestati conformi, non può essere equiparata all'originale.

L'eccezione va respinta. Ad avviso della controricorrente i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della I. n. 53/1994 renderebbero obbligatorio il deposito telematico dei ricorsi con la conseguenza di rendere improcedibile il ricorso che non venga depositato in formato .eml. In tal modo la controricorrente non considera, appunto, che l'utilizzo dei sistemi telematici è meramente facoltativo in relazione al giudizio che si svolge davanti alla Corte di cassazione e che i richiamati cornmi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 si limitano a disporre che "qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti Ric. 2021 n. 13026 sez.

M2 - ud. 07-07-2022 -3- informatici da cui sono tratte", modalità che sono state seguite dal ricorrente.

2. La controricorrente eccepisce poi l'inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale del difensore, in quanto la procura conferita dal Condominio prevede "facoltà evidentemente non compatibili con il conferimento di poteri finalizzato alla rappresentanza e difesa nel giudizio di legittimità". L'eccezione va respinta: la procura alle liti è stata specificamente conferita per il "giudizio da promuoversi dinnanzi la Corte di cassazione, relativo alla impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 2233/2021", così rispettando quanto richiesto dall'art. 365 c.p.c. II. Il ricorso è articolato in due motivi che rispettivamente lamentano:

1. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 125 e 156 c.p.c.;

2. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. I due motivi sono manifestamente fondati. Il Tribunale di Milano, nel dichiarare inesistente l'atto introduttivo di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo perché privo della sottoscrizione del difensore, nonostante la provenienza dell'atto fosse desumibile dalla sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l'autenticità della procurai alle liti rilasciata in calce al medesimo atto, si è posto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte. Si veda al riguardo Cass. n. 8042/2006, secondo cui "soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto, non quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso", così che Ric. 2021 n. 13026 sez.

M2 - ud. 07-07-2022 -4- deve escludersi l'inesistenza del medesimo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce all'atto introduttivo del procedimento, "figuri apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell'atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda e di assumerne, conseguentemente, la paternità". Tale giurisprudenza non è superata, come invece afferma il controricorrente, da successive pronunzie, cfr. al riguardo il provvedimento del Primo Presidente che ha rigettato l'istanza di rimessione alle sezioni unite.

III. Il ricorso va pertanto accolto e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Milano; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato.