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Ordinanza — n. 32175/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to apparent lack of reasoning regarding the driver's professional license exception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32175/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that upheld a vehicle seizure. The appellants argued that their driver was legally authorized to operate the vehicle as part of a tourism agency's organized tour, yet the first-instance judgment failed to address this specific defense. The Court found the lower court's reasoning merely apparent because it omitted any discussion of the appellants' arguments concerning the driver's professional status, violating procedural requirements for a valid decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: A judgment is void if it contains only apparent reasoning that fails to make the decision's foundation perceptible by ignoring relevant arguments.

Parole chiave

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apparent reasoning nullity of judgment omission of arguments professional driver license tourism agency regulation vehicle seizure Cassazione ordinanza guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La completa omissione, nella motivazione, di riferimenti agli argomenti dei ricorrenti comporta che il provvedimento sia da qualificarsi come provvedimento meramente apparente (ricorre infatti il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
per omessa pronuncia sul primo motivo di appello e in ogni caso per mancanza dei requisiti di cui all'art. 132, comma secondo, n.
Art. 85, comma 4 c.d.s.
La sentenza impugnata, dopo avere richiamato il comma 4 dell'art. 85 del codice della strada, ha rilevato, circa il primo motivo d'appello, che il giudice di primo grado non è incorso nell'omessa individuazione del thema decidendum né nell'omesso esame della dedotta violazione e falsa applicazione del citato art.
Art. 7 d.lgs. n. 150/2011
Con ricorso ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 Stefano Farnetti e la società Spare Tour s.r.l.
art. 7 d.lgs. n. 150/2011
Con ricorso ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 Stefano Farnetti e la società Spare Tour s.r.l.
art. 372 c.p
Dall'esame dei fascicoli d'ufficio e dei documenti depositati dai ricorrenti ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
art. 112 c.p
il primo motivo denuncia "nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35450-2018 proposto da: FARNETTI STEFANO, SPARE TOUR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL'AMBA ARADAM 24, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO MARIOTTI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro COMUNE DI AMALFI; - intimato - avverso la sentenza n. 1425/2018 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 24/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Con ricorso ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 Stefano Farnetti e la società Spare Tour s.r.l. proponevano opposizione avverso il verbale n. 270238, con cui la Polizia municipale di Amalfi aveva disposto il fermo del veicolo di Farnetti. Il Giudice di pace di Amalfi, con sentenza n. 274/2017, rigettava il ricorso.

2. Avverso tale sentenza proponevano appello Stefano Farnetti e la Spare Tour s.r.I., lamentando l'insussistenza dell'illecito in quanto era stata contestata la violazione dell'art. 85, comma primo e secondo, del codice della strada, per avere adibito a noleggio con conducente un veicolo non abilitato a tale uso; i ricorrenti precisavano che Farnetti stava svolgendo la propria attività lavorativa quale addetto alla c:onduzione professionale di automezzi alle dipendenze della Spare Tour, società debitamente autorizzata a svolgere l'attività professionale di agenzia di viaggi e turismo che aveva organizzato un tour turistico nella Costiera Amalfitana e che, in base al regolamento regionale, le agenzie di viaggio e turismo possono organizzare e realizzare gite e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato. Il Tribunale di Salerno - con sentenza 24 aprile 2018, n. 1425 - rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione Stefano Farnetti e Spare Tour s.r.l. L'intimato Comune di Amalfi non ha proposto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria.

4. Il Collegio al quale è stato inizialmente assegnato il ricorso aveva rilevato che, al fine della necessaria verifica della tempestività della proposizione dell'appello, risultando dagli atti Ric. 2018 n. 35450 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -2- disponibili la data della notificazione, ma non quella in cui l'atto di appello era stato depositato, si rendeva necessaria l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei due gradi di merito e ha quindi rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo l'acquisizione dei predetti fascicoli. Dall'esame dei fascicoli d'ufficio e dei documenti depositati dai ricorrenti ai sensi dell'art. 372 c.p.c. è emerso che l'atto d'appello, notificato in data 19 luglio 2017, è stato depositato, mediante posta elettronica certificata, nella medesima data, così che l'appello risulta essere stato tempestivamente proposto. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi:

1. il primo motivo denuncia "nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul primo motivo di appello e in ogni caso per mancanza dei requisiti di cui all'art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente sul primo motivo d'appello, in quanto caratterizzata nell'enunciazione delle ragioni dell'asserita infondatezza del gravame da affermazioni tautologiche, assolutamente inconferenti e inconciliabili con le questioni sollevate dai ricorrenti-appellanti";

2. il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ovvero omessa pronuncia sulla domanda e, in ogni caso, omesso esame circa il fatto decisivo costituito dalla sussistenza della violazione contestata, per essere l'attività svolta da Farnetti consentita dalla normativa vigente in materia di Ric. 2018 n. 35450 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -3- regolamentazione della attività delle agenzie di viaggi e turismo. I motivi sono fondati. La sentenza impugnata, dopo avere richiamato il comma 4 dell'art. 85 del codice della strada, ha rilevato, circa il primo motivo d'appello, che il giudice di primo grado non è incorso nell'omessa individuazione del thema decidendum né nell'omesso esame della dedotta violazione e falsa applicazione del citato art. 85, senza in alcun modo considerare gli argomenti dei ricorrenti che, come si è visto supra, contestavano come nel caso in esame si trattasse di legittima conduzione di un veicolo nell'ambito del viaggio organizzato dalla Spare Tour.

La completa omissione, nella motivazione, di riferimenti agli argomenti dei ricorrenti comporta che il provvedimento sia da qualificarsi come provvedimento meramente apparente (ricorre infatti il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, "benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee", così, da ultimo, Cass. 6758/2022). II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Salerno, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato. Ric. 2018 n. 35450 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -4- Così deciso in Roma,