Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding late opposition to default judgment and presumptive evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the late opposition to a default judgment. The appellant argued that the appellate court improperly excluded presumptive evidence regarding force majeure without proper scrutiny, violating defense rights. The court rejected this, noting the opponent failed to identify specific causal links to the force majeure event, rendering the appeal's legal grounds insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 650 c.p.c.; Art. 2729 c.c.: The court must assess presumptive evidence regarding force majeure in late oppositions; failure to identify causal links renders the opposition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29826-2021 proposto da: GHILLIA STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell'avvocato MICHELE PONTECORVO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CANNIZZARO; - ricorrente - contro MAMELI LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANSELMO CARLEVARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELE GERBINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1015/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Stefania Ghillia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1015/2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta dalla ricorrente. Resiste con controricorso Leonardo Mameli. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso si fonda su due motivi, tra loro strettamente connessi, che in rubrica denunciano:
1. il primo «violazione e falsa applicazione di legge, ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento all'art. 650 c.p.c.»;
2. il secondo «error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., con riferimento all'art. 112 c.p.c., per motivazione meramente apparente». Con i due motivi la ricorrente contesta alla Corte d'appello "di avere escluso a priori la possibilità di parte opponente di avvalersi della prova presuntiva ex art. 2729 c.c. al fine di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito" di cui all'art. 650 c.p.c., ritenendo irrilevante lo scrutinio degli elementi indiziari rappresentati dalla ricorrente e così ponendosi in contrasto con il diritto di difesa e il principio del giusto processo, finendo per porre in essere un "provvedimento affetto da nullità assoluta per motivazione apparente".
I motivi sono inammissibili. La Corte d'appello, lungi dall'escludere la prova presuntiva, ha affermato che nel caso in esame - in cui la notificazione era stata eseguita a mani Ric. 2021 n. 29826 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -2- dell'anziana madre convivente della ricorrente - l'opponente si è limitata ad affermare di non essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo "per non meglio precisate ragioni", senza compiutamente individuare, anche sotto il profilo del nesso di causalità, il caso fortuito che avrebbe determinato l'intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, caso fortuito che la stessa opponente ha ammesso di non sapere indicare.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/s