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Ordinanza — n. 32169/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows appeal against appellate court for failing to recognize implicit verification request under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32169/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy partially allowed the Association Villa Regina's cassation appeal against the Court of Appeal of Catania. The appellant argued the lower court erred by rejecting an implicit request to verify disputed documents, citing established case law. The Court agreed that such requests can be implicit when document authenticity is contested, but dismissed the second ground regarding the failure to examine a decisive fact. Consequently, the appealed judgment was quashed on the first ground only, and the case was remanded to the Court of Appeal for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 216 c.p.c.; Art. 360 n.3 c.p.c.: The request for verification of a disputed private document may be implicit when the party insists on the acceptance of a claim presupposing the document's authenticity, without requiring a formal incidental procedure.

Parole chiave

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implicit verification request disputed private document omitted pronouncement civil procedure code remittal to appellate court specificity of appeal grounds decreto ingiuntivo opposition mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 216 c.p.c.
Il primo motivo lamenta «violazione e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c. - omessa pronunzia sull'istanza di verificazione implicita delle scritture disconosciute - art.
Art. 360 n.3 c.p.c.
- omessa pronunzia sull'istanza di verificazione implicita delle scritture disconosciute - art. 360 n.3 c.p.c.»: la Corte d'appello, nel rigettare il primo motivo di gravame, non ha considerato l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui l'istanza di verificazione può essere anche implicita.
Art. 342 c.p.c.
Il secondo motivo contesta «violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e degli artt.
Art. 1460 c.c.
Art. 1667 c.c.
Art. 112 c.p.c.
1460 e 1667 c.c., violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato - violazione artt.
Art. 156 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.
Art. 261 c.p.c.
art. 216 c.p
Il primo motivo lamenta «violazione e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4538/2021
Cass. 2021 n. 27482 sez. M2
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27482-2021 proposto da: ASSOCIAZIONE VILLA REGINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DARIO SAMMARTINO, NUNZIELLO ANASTASI e CARLO VERMIGLIO; - ricorrenti - contro A.S. IMPIANTI DI ARCIFA SEBASTIANO; - intimata- avverso la sentenza n. 698/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 30/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. 74:3-4 :--)2 PREMESSO CHE L'associazione Villa Regina ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n.2741/2017, che ha rigettato entrambi i motivi di gravame e ha confermato la sentenza di primo grado. Sebastiano Arcifa, in qualità di titolare della A.S. Impianti, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo quale corrispettivo di lavori eseguiti in favore della associazione (in particolare per la fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione e per interventi di manutenzione). Il Tribunale di Catania aveva quindi deciso l'opposizione al decreto, condannando la ricorrente al pagamento della minore somma di euro 127.121,90.

Il Tribunale non ha ritenuto provato il pagamento di euro 99.995 in contanti, risultante da quietanze di pagamento disconosciute, in ragione della mancata proposizione della tempestiva istanza di verificazione delle medesime; in relazione poi all'inadempimento di controparte, eccepito dalla ricorrente, il Tribunale aveva ritenuto la deduzione non specifica e comunque superata dal collaudo finale dell'impianto. L'intimata A.S. Impianti di Arcifa Sebastiano non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. La ricorrente fonda il proprio ricorso su due motivi.

1) Il primo motivo lamenta «violazione e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c. - omessa pronunzia sull'istanza di verificazione implicita delle scritture disconosciute - art. 360 n.3 c.p.c.»: la Corte d'appello, nel rigettare il primo motivo di gravame, non ha considerato l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui l'istanza di verificazione può essere anche implicita. Ric. 2021 n. 27482 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -2- La censura è fondata. A fronte di un motivo d'appello (v. p. 5 del ricorso) che contestava come l'istanza di verificazione, pur non formalmente proposta, fosse stata implicitamente formulata, sussistendo sufficienti elementi nel senso della autenticità delle sottoscrizioni, la Corte di Catania si è limitata ad affermare che la ricorrente era incorsa in una decadenza processuale, non avendo chiesto la verificazione delle sottoscrizioni, senza considerare se vi fosse o meno stata una implicita istanza di verificazione.

La Corte d'appello si è così posta in contrasto con "la costante giurisprudenza di legittimità la quale ha reiteratamente affermato che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo" (così, da ultimo, Cass. 4538/2021).

2) Il secondo motivo contesta «violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e degli artt. 1460 e 1667 c.c., violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato - violazione artt. 156, 164 e 261 c.p.c. - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.»: la Corte d'appello, nel qualificare come non specifico il secondo motivo di gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non ha considerato come il motivo attaccasse la sentenza di primo grado laddove si fondava sulla genericità della eccezione dell'inadempimento imputato a controparte.

Ric. 2021 n. 27482 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -3- La censura è inammissibile. La ricorrente argomenta di avere specificamente impugnato la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto generiche le proprie deduzioni circa l'inadempimento di controparte. Questo è stato riconosciuto dal giudice d'appello, che invece il motivo non ha accolto perché non è stata attaccata quella che ha ritenuto essere un'autonoma ratio decidendi della pronuncia, ossia l'avvenuto superamento di ogni criticità con il collaudo finale (v. p. 4 della sentenza impugnata).

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Catania; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera