Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 32157/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal to allow expedited settlement under new law before January 2023 deadline.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32157/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court suspended the tax appeal to allow for an expedited settlement under the new procedural law. The private party submitted a request for simplified definition, while the tax authority argued against the evidentiary sufficiency of the statistical proof. The court granted the suspension to facilitate the new settlement mechanism before the statutory deadline.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 10, n. 130/2022; Art. 5, secondo comma, n. 130/2022: The court may suspend proceedings to allow for an expedited settlement when a party requests it under the new law.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal suspension expedited settlement procedure statistical evidence rebuttal procedural deadline extension Cassation interlocutory order contenzioso tributario autorità giudiziaria fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 10, n. 130/2022
130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1.
Art. 5, secondo comma, n. 130/2022
130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7073-2021 proposto da: SABIU FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato RITA MELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA TERESA ANTONIA PINTUS; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 302/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAGLIARI, depositata il 17/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sardegna di riforma della pronuncia della CTP di Sassari ove erano state accolte le ragioni della parte privata in tema di prova contraria all'accertamento con metodo induttivo su base statistica (c.d. spesometro) per l'anno di imposta 2006. Più nello specifico, la sentenza di appello ha ritenuto che i beni nella disponibilità del contribuente e le spese assunte nel periodo considerato non fossero congruenti con i redditi dichiarati e che le prove offerte dalla parte privata non fossero idonee -qualitativamente e quantitativamente- a contrastare la presunzione di legge.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza il patrono privato ha depositato istanza di definizione agevolata ex art.

51. n. 130/2022; VISTA l'istanà di gcmpensione ex art.. 5, secondo comma, l. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte. Ric. 2021 n. 07073 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- Così dec