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Ordinanza Interlocutoria — n. 32156/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural nullity grounds regarding tax assessment compensation of costs.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32156/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Administrative Agency's appeal and the taxpayer's incidental appeal against a Regional Tax Commission decision. The taxpayer argued for cost compensation and challenged the notification timeline, while the Agency contested the compensation and the lack of prior disputes. The court rejected the nullity claims, upholding the Regional Commission's application of the principle of fiscal year autonomy and the taxpayer's duty to provide timely documentation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 36, 61 D.Lgs. 546/1992; The court holds that a tax assessment decision is not void for apparent reasoning when the lower court correctly applies the principle of fiscal year autonomy and the taxpayer's obligation to provide timely documentation.

Parole chiave

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tax assessment nullity fiscal year autonomy cost compensation procedural nullity taxpayer documentation indagine per frode iva compenso per diritto d'autore computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 36, 61 D.Lgs. 546/1992
Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115, 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n.
Art. 2909 c.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 6 L. 212/2000
art. 118 disp. att. c.p
e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18496-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - VIOLA VINCENZO VLIVCN58M18F839E, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE NAPOLITANO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 97/20/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 05/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 per IRPEF; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente compensando le spese; la parte contribuente proponeva appello avverso la compensazione delle spese e l'Ufficio proponeva appello incidentale nel merito della questione; la Commissione Tributaria Regionale respingeva sia l'appello principale della parte contribuente che quello incidentale dell'Ufficio affermando, con particolare riferimento a quest'ultimo, che l'amministrazione finanziaria, pur rappresentando che le somme esposte negli anni precedenti (2010 e 2011 sono diverse da quelle suppostamente (a mezzo dello spesometro) percepite nell'anno 2012, nulla dice e obietta in ordine alla circostanza dedotta dal ricorrente in primo grado, che per l'anno 2012 non aveva percepito alcun compenso dalle due società (Manutencop e Comeco) e sono in corso giudizi a seguito di contenzioso instaurato proprio in relazione alle somme percepite nei predetti anni 2010 e 2011;

è pacifico che nell'ordinamento tributario vige il principio dell'autonomia dei singoli anni d'imposta, sicché la sussistenza di controversie per gli anni precedenti non ha alcun rilievo per l'anno d'imposta in questione per il quale il contribuente ha documentato di non aver percepito redditi e tale affermazione non appare smentita dalle osservazioni proposte Ric. 2021 n. 18496 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- dall'appellante incidentale, il quale in sostanza si è limitato a ribadire la legittimità formale dello strumento adoperato; con particolare riferimento all'appello principale del contribuente in merito alla lamentata compensazione delle spese, osserva la sentenza impugnata che il contribuente avrebbe potuto evitare il giudizio se avesse fornito tempestivamente all'ente accertatore le richieste spiegazioni e documentazioni, peraltro reiteratamente richieste.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato a quattro motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del controricorso incidentale. Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 e 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. per essere la motivazione meramente apparente, inesistente o comunque gravemente illogica.

Con il primo motivo di ricorso incidentale (violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in merito a quanto dedotto dal contribuente con il primo motivo di appello") la parte contribuente rileva la nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra la deduzione del motivo di gravame in ordine alla compensazione delle spese e quanto statuito sul punto dalla sentenza di appello. Con il secondo motivo di ricorso incidentale (violazione dell'ad 2909 c.c. 324 c.p.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., riguardo al giudicato interno intervenuto tra le parti a seguito dell'omessa contestazione, da parte dell'Agenzia, della deduzione del Ric. 2021 n. 18496 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -3- contribuente attinente alla tardività della notifica dell'invito al contraddittorio rispetto alla data di convocazione) la parte contribuente ritiene nulla la sentenza per contrasto con il giudicato interno maturato in ordine alla data di notifica dell'invito al contraddittorio. Con il terzo motivo di ricorso incidentale (nullità della sentenza per motivazione apparente: violazione o falsa applicazione degli articoli 36 comma 2 e 61 del d. Igs. n. 546/1992, degli artt. 115 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c), la parte contribuente censura la sentenza siccome fondata su motivazione meramente apparente.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale (violazione dell'art 6 L. 212/2000 e del principio di ricettizietà degli atti tributari in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) la parte contribuente ritiene la sentenza viziata per avere la Corte territoriale disatteso i principi posti dallo Statuto del contribuente e dalla giurisprudenza della Cassazione in tema di ricettizietà degli atti tributari. Ritenuta la necessità di formulare una nuova proposta ex art. 380 bis, comma 1, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per formular