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Ordinanza Interlocutoria — n. 32154/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands tax case for expedited settlement under new law due to pending deadline.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32154/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remitted the tax dispute to a different section to allow for expedited settlement under the new Law No. 130/2022. The parties contested the validity of a tax assessment regarding first-home tax benefits, with the Agency arguing for strict registry reliance while the taxpayer claimed factual residence evidence. The court recognized the case's eligibility for the new simplified procedure, noting the impossibility of publishing a decision before the law's effective date.

Regesto Legislator

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Art. 5 of Law No. 130/2022; Art. 360 c.p.c.: When a tax case is eligible for expedited settlement under the new law and the decision deadline prevents publication before the law's entry into force, the case must be remitted to allow definition in the simplified form.

Parole chiave

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tax settlement procedure Law 130/2022 expedited definition tax appeal remittal first home benefit procedural deadline simplified form durata minima di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della legge n. 130 del 2022
15-09-2022 -3- Considerato che la parte contribuente in prossimità dell'udienza ha depositato istanza di sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n.
Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod.
Art. 115 c.p.c.
d.P.R. n. 131 del 1986
1 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 in quanto per ottenere l'agevolazione fiscale in esame occorre fare riferimento esclusivamente alle risultanze anagrafiche e non a meri elementi fattuali.
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21854-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ( C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - RUNDO SOTERA EMANUELA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CALDERARO; - controricorrente e ricorrente incidentale - yfi cnff L7L - intimati - avverso la sentenza n. 1077/10/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la società contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP relativo al periodo di imposta 2015; La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente con riferimento all'IVA perché le ragioni che la società avrebbe potuto esporre in sede precontenziosa prima dell'atto di accertamento non appaiono manifestamente pretestuose in considerazione degli scritti difensivi e della documentazione prodotta dal contribuente in sede di giudizio e la Commissione Tributaria Regionale - dopo aver ritenuto valida la delega di firma al funzionario che ha redatto l'atto oggetto di lite - respingeva nel merito l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che la parte contribuente ha trasferito formalmente la residenza oltre il termine di diciotto mesi dalla stipula dell'atto di acquisto nel Comune, avvenuta il 28 luglio 2011, previsto dalla legge per ottenere l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa ma lo stesso contribuente ha prodotto documentazione dalla quale si evince che la parte ha utilizzato servizi per l'abitazione nel 2012, cosicché dalla predetta documentazione può fondatamente evincersi che la contribuente abbia iniziato a Ric. 2021 n. 21854 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- risiedere nell'immobile acquistato già nel 2012 e quindi la suddetta agevolazione può riconoscersi anche in assenza del trasferimento della residenza nei termini previsti dalla legge. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso accompagnato da ricorso incidentale condizionato e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso e per l'eventuale accoglimento del ricorso incidentale condizionato e depositava altresì istanza di sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 130 del 2022 per la definizione agevolata del presente giudizio tributario.

RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 in quanto per ottenere l'agevolazione fiscale in esame occorre fare riferimento esclusivamente alle risultanze anagrafiche e non a meri elementi fattuali. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato la parte contribuente, rilevando di essere rimasta virtualmente soccombente relativamente alla questione - pregiudiziale - della nullità dell'atto impositivo per mancata sottoscrizione del Direttore dell'Ufficio e per inesistenza di un provvedimento di delega al funzionario che ha materialmente sottoscritto l'atto, deduce nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art.115 c.p.c. per difetto della delega di firma.

Ric. 2021 n. 21854 sez. MT - ud. 15-09-2022 -3- Considerato che la parte contribuente in prossimità dell'udienza ha depositato istanza di sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 130 del 2022 per la definizione agevolata del presente giudizio tributario; considerato che la presente causa appare suscettibile di definizione agevolata ex art. 5 della legge n. 130 del 2022, che entro la data del 15 settembre 2022 non è possibile pubblicare il provvedimento di decisione della presente controversia che risulterà quindi ancora pendente alla data del 16 settembre (data di entrata in vigore della legge) e, pertanto, definibile in forma agevolata; rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla sezione sempli