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Ordinanza Interlocutoria — n. 32153/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends VAT appeal to allow new simplified dispute resolution law application.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32153/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the VAT appeal to allow the parties to utilize the new simplified dispute resolution procedure introduced by recent legislation. The lower court had ruled in favor of the taxpayer, stating that tax liability coincides with invoice payment rather than service execution. Consequently, the Court granted the request to postpone the trial to accommodate the implementation of the new legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, Legge 130/2022; Art. 380-bis c.p.c.: The Court may order a remittal to a new role when the imminence of a new law creates a need for procedural adaptation to facilitate simplified dispute resolution.

Parole chiave

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VAT dispute resolution simplified procedure remittal to new role tax liability timing invoice payment rule procedural suspension Legge 130/2022 assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, Legge 130/2022
civ.) della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 del d.P.R.
Art. 380-bis c.p.c.
2, terzultimo e penultimo cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e/o falsa applicazione dell'art.
Art. 55, d.P.R. n. 633 del 1972
civ.) della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 del d.P.R.
Art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
633 del 1972, nonché dell'art. 6, comma 3, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc.civ
2, terzultimo e penultimo cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc.civ., la SACO S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art.
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Testo completo

guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 21399-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro SACO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura in calce al controricorso, dall'AVV. ANGELO CONVERTINI, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA DEGLI ANEMONI, n. 6/A, presso lo studio dell'AVV.

FABIOLA TROMBETTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 299/26/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, sez. st . di BRESCIA, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a SACO S.R.L. un avviso di pagamento per riprese I.V.A., oltre sanzioni e spese di notifica, relative all'anno di imposta 2011, per maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Brescia la quale, con sentenza n. 498/2019, preso atto del provvedimento di annullamento parziale in autotutela da parte dell'Ufficio e dichiarata cessata, in parte qua, la materia del contendere, rigettò il ricorso; che la SACO S.R.L. propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, la quale, con sentenza n. 299/26/2021, depositata il 18.1.2021, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che, avendo la società contribuente applicato il principio di cassa rispetto a talune prestazioni di servizi rese in favore di terzi, "l'obbligo di pagamento delle imposte coincide con il momento di pagamento della fattura...

Sebbene a norma dell'art. 1 DPR 633/72 la fattura debba essere emessa al momento di effettiva realizzazione della prestazione, ai sensi del già menzionato art. 6, fiscalmente, la prestazione si considera conclusa al momento del pagamento"; sicché "il ritardo nei pagamenti da parte dei committenti non comporta alcuna violazione in capo alla società...a cui non è imputabile nessuna conseguenza negativa in relazione al ritardo o alla mancanza di pagamento" Ric. 2021 n. 21399 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -2- (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, terzultimo e penultimo cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc.civ., la SACO S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. erroneamente individuato il fatto generatore dell'obbligazione tributaria nel pagamento della prestazione, anziché nell'esecuzione di questa e, per l'effetto, altrettanto erroneamente ritenuto corretto l'operato della contribuente che, a fronte di "fatture da emettere" al 31 dicembre 2011, non aveva reso la corrispondente dichiarazione I.V.A., senza che, tuttavia, questa abbia assolto all'onere della prova che le corrispondenti prestazioni furono ultimate negli anni di imposta precedenti ovvero che la relativa I.V.A. era stata pagata;

Considerato, tuttavia, che nella propria memoria ex art. 380- bis cod. proc. civ. la difesa della SACO, stante l'imminente entrata in vigore della I. n. 130 del 2022, il cui art. 5 disciplina le ipotesi di definizione agevolata delle liti pendenti, ha chiesto di valutare la possibilità di rinviare la causa a nuovo ruolo, "onde permettere al resistente di depositare l'istanza di sospensione ex comma 10 dell'art. 5 della Legge 130/2022"; che sussistono le evidenziate ragioni di opportunità per disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo; Ric. 2021 n. 21399 sez.

Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -3-

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se