Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32099/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting to re-evaluate the factual unitary nature of the expert's mandate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32099/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reject the expert's fee increase based on multiple inquiries. The appellant argued that the variety of investigation topics constituted separate mandates, but the court affirmed that the unitary nature of the expert's task depends on the interdependence of the investigations, not the number of questions asked. Since the lower court's assessment of this factual unitarity was adequately motivated, the Court refused to re-evaluate the merits of the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; The assessment of the factual unitarity of an expert's mandate, based on the interdependence of investigations, constitutes a fact-finding exercise excluded from the scope of the admissibility review.

Parole chiave

Generato dall'IA
expert fee unitarity interdependence of investigations admissibility of appeal fact-finding review multiple inquiries single mandate aggiudicazione d'appalto edile onorario dell'architetto mercede del perito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
Art. 170 D.P.R. n. 115/2002
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l’opposizione ex art. 170 del D.P.R.
Art. 52 D.P.R. n. 115/2002
182/2002, confermando l’aumento del 75% ai sensi dell’art. 52 del D.P.R.
Art. 11 D.M. n. 182/2002
2 sia l’art. 11 del D.M.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14292 del 04/06/2018
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14292 del 04/06/2018, Rv.
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018 (Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29550-2021 proposto da: RICCIARDI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI n. 180, presso lo studio dell'avv. CRISTIANO SAVI, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A IN CONCORDATO PREVENTIVO, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., ROGEDIL SERVIZI S.R.L. e AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO- SETTENTRIONALE -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 proposta da Fincosit Grandi Lavori S.p.A. in Concordato Preventivo avverso il provvedimento con il quale era stato liquidato all’Ing. Ricciardi Andrea il compenso per l’opera prestata quale CTU in un procedimento civile. In particolare, non condividendo il convincimento del primo giudice, che aveva liquidato il compenso applicando sia l’art. 2 sia l’art. 11 del D.M. n. 182 del 2002 in ragione della ravvisata pluralità di accertamenti demandati al perito, il giudice dell’opposizione riteneva che l’incarico peritale espletato dall’Ing.

Ricciardi, avente ad oggetto l’appalto per le “Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia: 1° Lotto funzionale Prolungamento Antemurale Colombo Darsena Traghetti e Darsena servizi”, seppur articolato in una varietà di quesiti, avesse carattere unitario, poiché relativo ad un unico contratto di appalto e ai relativi sviluppi, e provvedeva pertanto a ridurre l’importo liquidato in favore del professionista facendo applicazione del solo scaglione massimo di cui all’art. 11 del D.M. n. 182/2002, confermando l’aumento del 75% ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n. 115/2002 in ragione della complessità e del pregio dell’opera prestata.

Per la cassazione di detta decisione propone ricorso Ricciardi Andrea, affidandosi ad un unico motivo. Grandi Lavori Fincosit S.p.A. in Concordato Preventivo, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, Rogedil Servizi S.r.l. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A., seppur ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva nella presente sede di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 proposta da Fincosit Grandi Lavori S.p.A. in Concordato Preventivo avverso il provvedimento con il quale era stato liquidato all’Ing. Ricciardi Andrea il compenso per l’opera prestata quale CTU in un procedimento civile. In particolare, non condividendo il convincimento del primo giudice, che aveva liquidato il compenso applicando sia l’art. 2 sia l’art. 11 del D.M. n. 182 del 2002 in ragione della ravvisata pluralità di accertamenti demandati al perito, il giudice dell’opposizione riteneva che l’incarico peritale espletato dall’Ing.

Ricciardi, avente ad oggetto l’appalto per le “Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia: 1° Lotto funzionale Prolungamento Antemurale Colombo Darsena Traghetti e Darsena servizi”, seppur articolato in una varietà di quesiti, avesse carattere unitario, poiché relativo ad un unico contratto di appalto e ai relativi sviluppi, e provvedeva pertanto a ridurre l’importo liquidato in favore del professionista facendo applicazione del solo scaglione massimo di cui all’art. 11 del D.M. n. 182/2002, confermando l’aumento del 75% ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n. 115/2002 in ragione della complessità e del pregio dell’opera prestata.

Per la cassazione di detta decisione propone ricorso Ricciardi Andrea, affidandosi ad un unico motivo. Grandi Lavori Fincosit S.p.A. in Concordato Preventivo, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, Rogedil Servizi S.r.l. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A., seppur ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva nella presente sede di legittimità. Con l’unico motivo di ricorso, il Ricciardi lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato l’autonomia delle indagini demandate al perito, articolate su sei quesiti aventi ad oggetto tre diversi profili, ovvero: l’analisi dell’appalto e di eventuali errori progettuali; la contabilità dell’appalto; nonché la valutazione delle riserve di natura risarcitoria; autonomia in ragione della quale il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto, secondo la prospettazione del ricorrente, confermare la duplicità del compenso riconosciuta dal giudice della liquidazione, secondo i criteri tabellari previsti rispettivamente dall’art. 2 e dall’art. 11 del D.M. 182/2002.

La censura è inammissibile. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che la pluralità delle prospettive da cui è stato analizzato il contratto di appalto, benché rilevante ai fini della determinazione del compenso in ragione della complessità e della difficoltà dell’attività svolta (donde il riconoscimento dell’aumento del 75% ex art. 52 del D.P.R. n. 115/2002) non potesse condurre ad una duplicazione dei compensi, trattandosi di un incarico unitario, avente ad oggetto un unico contratto di appalto e i suoi sviluppi. Il ricorrente, nel sostenere che gli accertamenti eseguiti sarebbero stati plurimi in ragione della dedotta varietà dei temi di indagine affidatigli, non si confronta con il principio, cui si intende dare continuità, secondo cui “In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, della interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto un incarico unitario perché oggetto dello stesso era l'analisi dei bilanci e della documentazione contabile-amministrativa di due società, indagine che, benché svolta da diverse e multiformi prospettive, non implicava, per ciascuna di esse, la liquidazione di un compenso autonomo, non potendosi riconoscere corrispettivi ulteriori per ogni quesito concernente il medesimo bilancio)” (cfr.

Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14292 del 04/06/2018, Rv. 648838; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018 (Rv. 651045). Orbene, la valutazione circa l’unitarietà dell’incarico peritale, in ragione della ravvisata interdipendenza delle indagini demandate al consulente, si sostanzia in un accertamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato, come nella fattispecie. Le censure del ricorrente si risolvono dunque nella richiesta di una rivalutazione alternativa delle ragioni poste dal giudice dell’opposizione a fondamento della propria decisione, con ciò invocando un nuovo sindacato di merito, inammissibile in questa sede”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre elementi nuovi, essendo meramente riproduttiva dei motivi di ricorso. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto pe