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Ordinanza — n. 32098/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming pre-trial technical expert costs should be shared, ruling they belong to the requesting party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32098/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that pre-trial technical expert costs should be shared among parties. The appellant argued the lower court erred by ordering joint liability for these expenses, while the respondents maintained the opposition to the cost decree was a contentious matter requiring separate cost allocation. The court ruled that such costs are anticipations borne by the requesting party and must be treated as judicial expenses only in the subsequent merits trial.

Regesto Legislator

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Art. 696, 696 bis, 91, 92 c.p.c.; Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste a carico della parte richiedente e considerate come spese giudiziali solo nel successivo giudizio di merito.

Parole chiave

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pre-trial technical expert cost allocation joint liability judicial expenses inadmissible appeal anticipations contentious nature costi della perizia

Disposizioni normative citate

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Art. 696 c.p.c.
Art. 696 bis c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 15 D.Lgs. n. 150/2011
Il Tribunale ha inquadrato l’opposizione proposta dagli odierni controricorrenti nell’ambito del rimedio previsto dall’art. 15 del D.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020
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Testo completo

itata il 15/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Foggia ha dichiarato illegittimo il provvedimento del medesimo ufficio con il quale, all’esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso da Navelli Giuseppe Mario nei confronti di BIPLAM S.c.r.l. e di Dambra Giovanni, erano stato posto a carico di tutte le parti, in solido, l’obbligo di saldare le competenze del consulente tecnico designato dal Tribunale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Mavelli Giuseppe Mario, affidandosi ad un unico motivo. Resistono con separati controricorsi Biplam S.c.r.l. e Dambra Giovanni. Russo Mario, intimato, non ha invece svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Foggia ha dichiarato illegittimo il provvedimento del medesimo ufficio con il quale, F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 31046/2021 all’esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo Numero sezionale 9318/2022Numero di raccolta generale 32098/2022 promosso da Navelli Giuseppe Mario nei confronti di BIPLAM S.c.r.l.Data pubblicazione 31/10/2022 e di Dambra Giovanni, erano stato posto a carico di tutte le parti, in solido, l’obbligo di saldare le competenze del consulente tecnico designato dal Tribunale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Mavelli Giuseppe Mario, affidandosi ad un unico motivo. Resistono con separati controricorsi Biplam S.c.r.l. e Dambra Giovanni. Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.696, 696 bis, 91 e 92 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese. Ad avviso del ricorrente, il giudice di merito non avrebbe potuto sindacare la decisione di porre le spese del procedimento di A.T.P. a carico di tutte le parti, in solido tra loro, né condannare il Mavelli alle spese della fase di opposizione.

La censura è infondata. Il Tribunale ha inquadrato l’opposizione proposta dagli odierni controricorrenti nell’ambito del rimedio previsto dall’art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011 (opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia) e l’ha ritenuta fondata, sulla base della condivisibile osservazione che, alla luce della natura non contenziosa dei procedimenti di A.T.P., non è configurabile alcuna soccombenza. La regolazione delle relative spese, dunque, non può che avvenire unitamente al merito, all’esito del relativo giudizio.

Di conseguenza, gli esborsi relativi alla procedura di acquisizione anticipata della prova restano a carico della parte richiedente e vanno qualificati come anticipazioni. L’opposizione al decreto di liquidazione, invece, introduce un giudizio di natura contenziosa, onde al suo esito è necessaria una statuizione sulle relative spese, che –nella specie– è stata fondata sul criterio generale della soccombenza”. Il Collegio osserva che il ricorso contrasta con l’orientamento di questa Corte, secondo cui “Le spese dell’accertamento tecnico F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 31046/2021 preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della Numero sezionale 9318/2022Numero di raccolta generale 32098/2022 procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell’onere di Data pubblicazione 31/10/2022 anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell’eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli art. 91 e 92 c.p.c.” (Cass.

Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020, Rv. 658013). Di conseguenza, esso va dichiarato inammissibile. La memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre elementi nuovi, essendo meramente riproduttiva dei motivi di ricorso. I precedenti richiamati a pag. 2, in particolare, non sono decisivi: essi infatti confermano, da un lato, che la regolamentazione delle spese processuali non va fatta all’esito del procedimento di A.T.P., ma dell’eventuale giudizio di merito successivamente introdotto; e, dall’altro lato, che il governo delle spese presuppone una valutazione di soccombenza estranea al procedimento ante causam di cui anzidetto, in considerazione della sua peculiare finalità e della sua natura non contenziosa.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti controricorrenti. Nulla invece per quella rimasta intimata. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b