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Ordinanza — n. 32096/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to integrate opposing party within statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32096/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required act of integrating the opposing party within twenty days of the deadline. Although the appellant eventually submitted the integration act, it was done after the statutory period expired under Article 371-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled the appeal procedurally impossible despite the substantive arguments regarding judicial delay.

Regesto Legislator

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Art. 371-bis c.p.c.; Art. 331 c.p.c.: The failure to integrate the opposing party within the twenty-day period prescribed by law renders the appeal inadmissible, regardless of subsequent compliance.

Parole chiave

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procedural inadmissibility integration of opposing party time limit compliance Code of Civil Procedure judicial delay claim ritardo ingiustificato opposizione tardiva anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 371-bis c.p.c.
Infatti, solo con atto depositato telematicamente in data 16/9/2022 la difesa del ricorrente ha attestato di aver provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine assegnato ma senza che però avesse adempiuto tempestivamente a quanto prescritto dal menzionato art. 371 bis c.p.c.
Art. 331 c.p.c.
In tal senso deve quindi essere modificata l’iniziale proposta del relatore che aveva invece opinato per l’inammissibilità del ricorso ex art. 331 co.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ancorché il ricorso sia dichiarato improcedibile , non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni Ric.
art. 371 bis c.p
Infatti, solo con atto depositato telematicamente in data 16/9/2022 la difesa del ricorrente ha attestato di aver provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine assegnato ma senza che però avesse adempiuto tempestivamente a quanto prescritto dal menzionato art. 371 bis c.p.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17825-2020proposto da: CIATTAGLIA FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO GARDELLI, unitamente agli avvocati FRANCESCA TORRE e RENZO FILOIA, giusta mandato in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente- Ric. 2020 n. 17825 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -2- nonché MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato - avverso il decreto n. 462/2019 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, depositato il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Ciattaglia Franco proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Consigliere designato presso la Corte d’Appello di Perugia, con il quale era stata rigettata la domanda di equo indennizzo in relazione alla durata irragionevole di un giudizio di equa riparazione svoltosi dinanzi alla medesima Corte d’Appello, cui aveva fatto seguito anche un giudizio di ottemperanza. La Corte d’Appello di Perugia con decreto n. 462 del 10 ottobre 2019 ha rigettato l’opposizione, ritenendo che alla luce dell’intervento delle Sezioni Unite n. 9142/2016, doveva ritenersi che l’unitarietà tra il processo di cognizione e quello di esecuzione fosse assicurata solo nel caso in cui il creditore avesse azionato il secondo nel termine di sei mesi dalla definizione del primo.

Poiché nella fattispecie il giudizio di cognizione era stato definito in data 7/1/2015 ed il giudizio di ottemperanza era stato introdotto dinanzi al TAR solo il 7/12/2016, era abbondantemente decorso il detto termine semestrale, con la conseguenza che la parte era incorsa nella decadenza di cui Ric. 2020 n. 17825 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -3- all’’art. 4 della legge n. 89/2001 quanto al pregiudizio derivante dalla durata del giudizio di cognizione, mentre quanto alla fase esecutiva, il giudizio di ottemperanza si era concluso nel termine ragionevole di due anni.

Avverso tale decreto Ciattaglia Franco propon e ricorsosulla base di un motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 89/2001 nonché dell’art. 6§1 della CEDU, in quanto la soluzione cui è pervenuta la Corte distrettuale è in contrasto con i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19883/2019, che ha invece sostenuto che, in presenza dello Stato debitore, occorre considerare unitariamente la fase di cognizione e quella di esecuzione, senza la necessità che la prima venga intrapresa nel termine di sei mesi dalla definizione della seconda, occorrendo altresì parificare il giudizio di ottemperanza a quello di esecuzione.

Ne consegue che l’affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui, essendo stato intrapreso il giudizio di ottemperanza dopo sei mesi della definizione del giudizio di equa riparazione, il ricorrente era incorso nella decadenza quanto alla domanda di equo indennizzo per la durata irragionevole del giudizio di cognizione, è evidentemente erronea, il che impone la cassazione della decisione impugnata. Ric. 2020 n. 17825 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -4- Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 5916 del 23 febbraio 2022, ha ordinato l’integrazione del contradditorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attesa la celebrazione del giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR, fissando a tal fine il termine di giorni sessanta.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto, nonostante la rituale comunicazione della detta ordinanza al difensore del ricorrente, questi non ha provveduto a depositare in cancelleria nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato l’atto di integrazione del contraddittorio ex art. 371 bis c.p.c. In tal senso deve quindi essere modificata l’iniziale proposta del relatore che aveva invece opinato per l’inammissibilità del ricorso ex art. 331 co. 2 c.p.c. per non avere il ricorrente provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine assegnato.

Infatti, solo con atto depositato telematicamente in data 16/9/2022 la difesa del ricorrente ha attestato di aver provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine assegnato ma senza che però avesse adempiuto tempestivamente a quanto prescritto dal menzionato art. 371 bis c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ancorché il ricorso sia dichiarato improcedibile , non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni Ric. 2020 n. 17825 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -5- per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione , trattandosi di procedimento esente dal relativo versamento.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che li