Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests re-evaluation of evidence, a matter reserved for the court of first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible under Article 360-bis of the Civil Procedure Code. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding usucapion, but the court found this request inappropriate for a review of legality. The decision upheld the lower court's factual assessment of witness credibility and expert reports, emphasizing that such evaluations are reserved for the court of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis c.p.c.; Art. 360 n. 4, 5 c.p.c.; The request for re-evaluation of evidence and proof assessment is inadmissible in cassation proceedings, as the evaluation of witness credibility and factual findings remains exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22219/2021 R.G. proposto da: SCORZA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Palermo, via G. Di Man. 14 F, presso l o studio dell’avv.to DOMENICO DAMIANI (DMNDNC49P20G273J)che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ROMA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE -intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO Di PALERMO n. 818/2021 depositata il 20/05/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:
1. Francesco Scorza ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, in Ric. 2021n. 22219 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -2- riforma della pronuncia del Tribunale locale, ha rigettatola sua domanda di usucapione di un terreno sito nel territorio del Comune di Palermo (NCT foglio 40 particelle 1901, 2203, 2204, 2205, 2206).
2. Roma Costruzioni srl in liquidazione è rimasto intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato ad un motivo, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed erronea valutazione delle prove ai sensi degli artt. 360 n. 4 c.p.c., 360 n. 5 e 116 c.p.c.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte d’Appello ha ritenuto non provato l’esercizio del possesso da parte del ricorrente, valorizzando in particolare le dichiarazioni di testi ritenuti particolarmente attendibili perché non personalmente coinvolti, quali il consulente tecnico dell’amministratore giudiziario che aveva proceduto al sequestro del terreno e il capo cantiere dal medesimo incaricato, che avevano riferito che il terreno dal 2002 al 2008 si presentava libero ed incolto, ed era stato chiuso con un cancello le cui chiavi erano in loro possesso.
Il giudice di Ric. 2021n. 22219 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -3- seconde cure ha del pari ritenuto inattendibili le conclusioni cui era pervenuto il CTU circa i lavori che lo Scorza aveva dichiarato di aver eseguito in loco, poiché la relazione peritale si era limitata a far propria la versione dedotta dall’attore, che però non era stata suffragata da effettivi riscontri. Trattasi di valutazioni non implausibili, che non prestano il fianco a censure di legittimità, non ravvisandosi nella fattispecie una motivazione apparente o affetta da intrinseco ed insanabile contrasto (cfr.
Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv 629831). Deve quindi darsi continuità al principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata“ (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812). Ric. 2021n. 22219 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -4- 3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria dalla quale non emergono fatti o argomentazioni tali da consentire una modifica della proposta di inammissibilità del ricorso.
In particolare, secondo il ricorrente la proposta non si è soffermatasulla inefficacia degli atti interruttivi come espresso a pagina 5 del ricorso. Il ricorrente trascura diconsiderare che la Corte d’Appello non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti del possesso in capo allo Scorza, dunque nessun rilievo può assumere un atto interruttivo della controparte. Quanto all’iter logico seguito dalla Corte d’Appello nella valutazione delle provee al valore delle dichiarazioni dei testi Spina e Cassano non può che richiamarsi quanto detto con la proposta circa l’inammissibilità della censura.
5. La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso.
6. Nulla sulle spese non essendoci altre parti costituite oltre al ricorrente.
7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quaterD.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Ric. 2021