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Ordinanza — n. 32093/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by merged company, ruling corporate merger documents prove standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32093/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Bioteknical Calabrese against a lower court ruling that dismissed the claim due to lack of standing. The appellant argued that the notarial extract (visura camerale) proving the corporate merger should have been given probative force, shifting the burden of proof to the respondent. The court agreed, holding that the production of assembly minutes and the notarial extract sufficiently demonstrated the appellant's legitimacy as the successor entity, thereby overturning the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 1 D.P.R. 445 del 28.12.2000; Art. 2697 c.c.: The production of a notarial extract attesting to a corporate merger, combined with assembly minutes, constitutes sufficient proof of the successor company's procedural standing, relieving the opposing party of the burden to prove the non-occurrence of the merger.

Parole chiave

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corporate merger standing notarial extract probative force burden of proof allocation successor company legitimacy art. 2697 civil code motivi di cassazione legittimazione a ricorrere ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 D.P.R. 445 del 28.12.2000
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1 D.P.R. 445 del 28.12.2000, per non aver la Corte d’Appello riconosciuto efficacia probatoria alla visura camerale prodotta dall’appellante, attestante l’avvenuta fusione per incorporazione.
Art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto, prodotta la visura camerale, sarebbe stato onere della controparte dare la prova della non veridicità delle relative risultanze.
Art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 2697 c.c
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto, prodotta la visura camerale, sarebbe stato onere della controparte dare la prova della non veridicità delle relative risultanze.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31140/2021 R.G. proposto da: BIOTEKNICAL CALABRESE BIOTEKNICAL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R FIORE 3, presso lo studio dell’avvocato PINO D'ALBERTO (DLBPNI51R06B427X) rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RIZZO (RZZLSN57D10A155J), MASSIMO GIMIGLIANO (GMGMSM56P15C352D); -ricorrente - contro CORAPI PIETRO, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Contrada Ficarella n. 32 presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO MARIA FALVO (FLVFRZ60L04E068A) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2021n. 31140 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -2- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO Di CATANZARO n. 955/2021 depositata il 30/06/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. La società Bioteknical Calabrese Bioteknical S.p.A ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla ricorrente incorporante altra società che aveva partecipato al primo grado, per carenza di prova della propria effettiva legittimazione.

2. Pietro Corapi ha resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1 D.P.R. 445 del 28.12.2000, per non aver la Corte d’Appello riconosciuto efficacia probatoria alla visura camerale prodotta dall’appellante, attestante l’avvenuta fusione per incorporazione.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto, prodotta la visura camerale, sarebbe stato onere della controparte dare la prova della non veridicità delle relative risultanze. Ric. 2021n. 31140 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -3- 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. La Bioteknical Calabrese – Bioteknical S.p.A. ha prodotto sia i verbali delle delibere assembleari con cui le due le società hanno approvato la loro fusione, sia la visura camerale attestante l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di fusione.

La Corte distrettuale avrebbe, dunque, dovuto ritenere provata la legittimazione dell’appellante a proporre l’impugnazione, quale incorporante la società che aveva partecipato al primo grado. La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché esamini nel merito il gravame proposto da Bioteknical Calabrese –Bioteknical S.p.A..

3. Il controricorrente ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso. 4.Il Collegio condivide la proposta del Relatore in quanto la società ricorrente ha sufficientemente provato la sua legittimazione processuale mentre la controparte non offre alcun argomento concreto dal quale si possa desumere che l’atto di fusione non vi sia stato o che non ci sia stata l’iscrizione nel registro delle impresecome attestato dalla visura camerale.

5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2021n. 31140 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimi