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Ordinanza — n. 31984/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding usucapion over auctioned property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31984/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible under Article 360-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that usucapion should be inapplicable to property acquired via judicial auction, while the respondent maintained the principle that usucapion prevails over derivative acquisitions regardless of transcription timing. The court rejected the appeal as manifestly unfounded, citing established precedent that judicial auctions constitute derivative acquisitions subject to usucapion rules.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible when the complaint is manifestly unfounded, specifically regarding the conflict between usucapion and derivative acquisitions including those via judicial auction.

Parole chiave

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usucapion judicial auction derivative acquisition cassation inadmissibility transcription priority Code of Civil Procedure manifestly unfounded espropriazione abusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis c.p.c.
La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.
Art. 2919 c.c.
1.1Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2919 c.c.; lamenta che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare inopponibile alla Isidoro S.r.l.
Art. 116 c.p.c.
Art. 1158 c.c.
Art. 1146 c.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 586 c.p.c.
l’usucapione del terreno, avendo la società acquistato la proprietà dello stesso per aggiudicazione in sede di esecuzione immobiliare, in forza di decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. 1.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.
D.P.R. n. 115/2002
13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 2919 c.c
1.1Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2919 c.c.; lamenta che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare inopponibile alla Isidoro S.r.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15503 del 06/12/2000
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15503 del 06/12/2000, Rv.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 19474/2021 R.G. proposto da: S. ISIDORO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRO MALLADRA N. 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IARIA (RIAGNN69A21D086G) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOMENICO AMOROSI (MRSDNC54M29E506G), PIERLORENZO ETTORE DISO (DSIPLR67H20D862Z); -ricorrente - contro CODAZZO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA n. 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN (null) rappresentato e difeso dall'avvocato MARTINO ALBERTO GRIMALDI (GRMMTN67A01L074K); -controricorrente - Ric. 2021n. 19474sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -2- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO Di LECCE n. 551/2020 depositata il 12/06/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. La società S. Isidoro srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce di conferma della sentenza del locale Tribunale, che aveva dichiarato l’acquisto per usucapione di un bene immobile oggetto di aggiudicazione insede di espropriazione immobiliare.

2. Giovanni Codazzo ha resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilitào infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato adue motivi. 1.1Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2919 c.c.; lamenta che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare inopponibile alla Isidoro S.r.l. l’usucapione del terreno, avendo la società acquistato la proprietà dello stesso per aggiudicazione in sede di esecuzione immobiliare, in forza di decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. 1.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 116 c.p.c., 1158 e 1146 c.c., dolendosi dell’erroneo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

Ric. 2021n. 19474sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -3- 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: 2.1 Quanto al primo motivo: La censura è manifestamente infondata: infatti “Il principio secondo il quale il conflitto tra l'acquisto a titolo derivativo e l'acquisto per usucapione è sempre risolto a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapionee della anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, trova applicazione anche in relazione all'acquisto di un bene peraggiudicazione in sede di esecuzione forzata, essendo quest'ultimo un acquisto non a titolo originario, ma a titolo derivativo, in quanto trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato da quest'ultimo all'acquirente” (cfr.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15503 del 06/12/2000, Rv. 542487) 2.2 Quanto al secondo motivo: Il motivo è inammissibile, in quanto diretto alla rivalutazione del complessivo materiale probatorio (prova per testi e documenti), così sollecitando un nuovo sindacato di merito non consentito nella presente sede di legittimità.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. 4Il ricorrente non ha depositato memoria.

5. La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2021n. 19474sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -4- La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 4000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se