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Ordinanza — n. 31979/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court notes lack of interest and procedural errors in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31979/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the appellant argued that the lower court erred in dismissing her claim regarding contract rescission and improperly allocated litigation costs, the court noted the withdrawal rendered further review unnecessary. Consequently, the appeal was terminated without a substantive ruling on the merits of the contract dispute or the cost allocation issues.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; Art. 13 DPR 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the appellant's withdrawal, precluding the application of the rule requiring the losing party to pay the unified contribution.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinguishment of proceedings litigation costs contract rescission good faith principle interest to sue restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
306 c.p.c.; che la declaratoria diestinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari alcontributo unificato già versat o all'atto della proposizione dell'impugnazione P.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
civ.; che, col terzo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione ex art. 360 numero 4 c.p.c., degli artt .
Art. 112 c.p.c.
Art. 99 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
99, 100 ed all’art. 345 c.p.c.).
Art. 360 n. 5 c.p.c.
civ.; che, col terzo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione ex art. 360 numero 4 c.p.c., degli artt .
Art. 1321 c.c.
Art. 1352 c.c.
Art. 1373 c.c.
Art. 1385 c.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 1375 c.c.
nonché violazione dell’art. 1375 c.c. ed, ai sensi dell’art.
Art. 101 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.318/2022 R.G. proposto da : CHIESURIN ROBERTA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato FACCENDI GIUSEPPE (FCCGPP57B19E202W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMERINI FRANCESCO (MRNFNC64B04E202U) -ricorrente- contro BIAGIANTI GIULIA, CIACCI ANTONELLA, BIAGIANTI GUIDO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2003/2021 depositata il18/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI.

Rilevato: che Roberta Chiesurin ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Firenze, che aveva in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Grosseto, con riguardo alla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita; che il Tribunale, adito da Antonella Ciacci, Giulia e Guido Biagianti, aveva negato l’inadempimento della Chiesurin riguardo al preliminare inter partes ed incidentalmente - dal momento che nessuna domanda era stata formulata dalla convenuta – aveva rilevato come il recesso attuato dalla promittente venditrice fosse illegittimo; che i giudici di secondo grado, in particolare, motivavano la disposta declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi con la circostanza che la Chiesurin, vittoriosa in primo grado, sarebbe stata carente di interesse ad agire ed il rigetto del terzo (in tema di regolamento delle spese processuali) con il fatto che il comportamento delle parti sarebbe stato contrario sia al principio di conservazione del contratto, sia alla buona fede oggettiva;

Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, la ricorrente assume la violazione del principio che impegna il giudice del merito a provvedere sulla domanda sorretta da interesse, ai sensi dell’articolo 360 numero 4 c.p.c. (artt. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 99, 100 ed all’art. 345 c.p.c.). La Corte toscana avrebbe trascurato di considerare che l’interesse all’impugnazione risiedeva anche nel fatto che la valutazione negativa, riservata dal Tribunale al recesso di Roberta Chiesurin, costituiva l’unico argomento portato a giustificazione della compensazione delle spese; che la parte appellante avrebbe avuto diritto ad una risposta sul merito dei motivi di impugnazione, quanto meno nella prospettiva del collegamento posto dalla sentenza del Tribunale di Grosseto tra la (censurata) valutazione incidentale negativa riguardo il recesso e la - parimenti censurata – erronea regolazione delle spese processuali, rimaste a carico della parte vittoriosa anziché seguire la soccombenza; che, col secondo, la Chiesurin denuncia, ai sensi dell’art. 360 numero 5 c.p.c., omessa valutazione di un fatto decisivo, nonché, ai sensi dell’art. 360 numero 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1321, 1352, 1373 e 1385 c.c.; che la Corte d’appello avrebbe dovuto occuparsi della critica impostata dalla parte appellante e rispondere sul quesito se, in effetti, era nel giusto il Tribunale ad inquadrare la manifestazione del recesso nell’articolo 1373 cod. civ. piuttosto che nell’articolo 1385, secondo comma, cod. civ. giacché era questo (il recesso della promittente la vendita) il solo argomento valorizzato dalla sentenza in deroga alla regola, codificata nell’articolo 92 c.p.c., sull’addebito delle spese processuali alla parte soccombente.

In ogni caso, i giudici di secondo grado avrebbero errato a non riconoscere la legittimità del recesso della parte promittente la vendita, conformemente alla regola dettata nell’articolo 1385 secondo comma cod. civ.; che, col terzo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione ex art. 360 numero 4 c.p.c., degli artt . 99, 101 2° comma, 112, 345 e 92 c.p.c. nonché violazione dell’art. 1375 c.c. ed, ai sensi dell’art. 360 numero 5 c.p.c., omessa valutazione del fatto decisivo sebbene allegato e discusso; che la ricorrente osserva, per un verso, come il tema del comportamento conforme a buona fede non avesse costituto oggetto di accertamento dinanzi al Tribunale e neppure dinanzi la Corte del merito.

In ogni caso, la parte avrebbe dovuto essere posta nella condizione di prendere posizione sul rilievo fattuale, attendendo l’assegnazione del termine per interloquire sul merito di esso, ex articolo 101 secondo comma c.p.c.; che, per altro verso, la Corte di appello avrebbe completamente omesso di valutare il fatto che la parte appellante aveva espressamente offerto la conservazione del contratto; che, in data 26 settembre 2022, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente notificato a controparte; che, preso atto di quanto sopra, la Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 306 c.p.c.; che la declaratoria diestinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari alcontributo unificato già versat o all'atto della proposizione dell'impugnazione P. Q.

M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudiz